mercoledì 28 luglio 2010

La prova scritta fondante l'opposizione alla convalida

Ciao a tutti,
ho una questione sottile da sottoporre a Voi pregiati.
All'udienza di convalida di sfratto l'intimato si oppone fornendo quale prova scritta la lettera del suo difensore nella quale contestava parte della propria morosità in forza del rifacimento (peraltro non autorizzato) dell'impianto elettrico, senza allegare fattura del pagamento all'impresa che ha eseguito i lavori.

Secondo Voi può considerarsi prova scritta anche la sola lettera di contestazione del legale?
Mandrioli parla nel proprio testo di prova scritta "su cui si basa l'eccezione fondante l'opposizione".
Per questa ragione sarei propenso a negare la qualificazione di prova scritta alla lettera del difensore, insistendo per l'ordinanza di rilascio.
La dottrina si azzanna....

stefano

1 commenti:

D. ha detto...

Concordo assolutamente con te. D'altronde, tu mi insegni, il legale parla in nome e per conto del proprio assistito (dal quale è lautamente remunerato).
Come noto, nessuno può far prova a favore di se stesso (ad eccezione delle scritture contabili, caso particolare).
Ergo, la lettera dell'avvocato proviene, per proprietà transitiva, dalla parte che il legale difende, inidonea, come tale, a costituire la prova del fatto storico o giuridico che la stessa afferma sussistere.

Posta un commento