mercoledì 7 luglio 2010

obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di operazioni con Stati "Paradisi Fiscali"

Cari Amici
mi permetto di sintetizzarVi un aggiornamento che ho recepito stamane.
L’art. 1, comma 1 – 3, del DL 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. “DL incentivi”), convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, ha stabilito che i soggetti identificati in Italia come titolari di P. IVA, che intrattengono rapporti commerciali con controparti localizzate in “paradisi fiscali”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate dopo il 1° luglio 2010.
Le black list che individuano i paradisi fiscali sono contenute nel DM 4 maggio 1999, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche e nel DM 21 novembre 2001, emanato ai fini dell’applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere.
Per citarne alcuni, sono considerati paradisi fiscali la Repubblica di San Marino, il Liechtenstein, Malta,Cipro, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, ecc.
L’obbligo di comunicazione investe transazioni quali le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi ricevute.
Quanto poi alle modalità di comunicazione, le stesse devono inviarsi all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica ovvero direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).
Sperando di esserVi stato utile, Vi auguro una buona giornata.
Diego

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