martedì 24 novembre 2009

custodia delle cose mobili dello "sfrattato"

Carissimi,
oggi avrei bisogno di consigli di carattere prettamente pragmatici.
Come si evince facilmente dal titolo del post, mi accingo prossimamente a sfrattare un debitore.
Posto che non è il primo tentativo - la volta precedente, infatti, lo sfratto non si è perfezionato per mancanza di un medico - mi sono premunito di: fabbro, forza pubblica e medico per l'appunto.
Il quesito che mi angoscia è il seguente. Una volta entrato, sbattuto fuori il debitore e cambiata la serratura, mi si porrà il problema di liberare l'appartamento delle cose mobili di proprietà dello stesso. Per quel poco che ne so, il creditore procedente assume in tal caso la veste di custode. Sicché non potrò volgarmente gettare la mercanzia del cattivo in strada, ma dovrò "custodirla". Presupposto, inoltre, che, nove su dieci, il debitore non verrà a prendersi la sua sbobba nei termini che io gli imporrò, resta fermo il problema che un appartamento pieno di mobili è un appartamento non utilizzabile per il locatore.
Non trovando, causa la mia ignoranza ovviamente, alcuna norma che disciplini questa fase dello sfratto, mi domando se dovrò in finale svuotare l'appartamento a mie spese e mettere tutta la merce in un deposito comunale... a mie spese (??!!) nella vana attesa che qualcuno venga a prendersi il tutto...
Chiedo help ai più esperti, confidando nella Loro vetusta esperienza.
Grazie. Diego.

domenica 15 novembre 2009

Autotutela nella vendita di quote azionarie

Carissimi,

mi trovo a dover assistere il venditore di una consistente quota azionaria.
Mi riferisce il mio cliente che il compratore pagherà a rate.
Si rivolge quindi a me per predisporre il contratto. Vuole tutela nel caso controparte non onori integralmente il pagamento.

Pensavo quindi al buon Diego...per ottenere lumi.
Pensavo ad un pegno su quote..o ad un patto di retrovendita (il riservato dominio no perchè i diritti devono passare).

Sarei molto grato di un suggerimento...purtroppo è un campo oscuro.

D.

giovedì 12 novembre 2009

titolarità del diritto di percepire i canoni di locazione nel sale and lease back

Buonasera.
Il titolo è già esaustivo. Ricapitolando, nei fatti, osserviamo che la Società Alfa opera un sale and lease back con la Società finanziaria Beta, avente ad oggetto un complesso immobiliare. Presupponiamo che la Società Alfa è locatrice del medesimo complesso nei confronti della conduttrice Società Gamma e che tali contratti di locazione hanno data anteriore al sale a favore della Società Beta. Immaginiamo, ora, che successivamente all'operazione di sale, la Società Gamma interrompa il pagamento dei canoni di locazione a favore di Alfa. Ebbene, Alfa ottiene decreto ingiuntivo per le somme insolute. Di contro, la Società Gamma eccepisce con ricorso in opposizione a d.i. il difetto di legittimazione attiva della Società Alfa poichè - sostiene - il complesso immobiliare da essa condotto è invero di proprietà della Società di leasing Beta. (i contratti non prevedono clausole specifiche a riguardo).
Quid iuris? Così, a freddo, osserverei che la qualità di locatore non deve, necessariamente, coincidere con la qualità di proprietario. Ci sto ragionando sopra....
Diego

martedì 10 novembre 2009

procura alle liti ed apposizione di Apostille

Provvedo a chiarire tempestivamente il dubbio avanzato a Stefano ieri pomeriggio.
Devo avviare un'azione legale nell'interesse di una Società statunitense avverso una Società italiana. Devo munirmi ovviamente di procura speciale alle liti.
Soluzione: ai sensi della L. 20 dicembre 1966 n. 1253, attuativa della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri del 5 ottobre 1961, le procure devono essere validate mediante l'apposizione della formula di "apostille" da parte dell'ente competente dello Stato ove ha sede legale la persona fisica o giuridica che conferisce la procura stessa.
Tendenzialmente, gli enti competenti sono le ambasciate e i consolati degli stati membri. La formula di apostille, inoltre, deve essere redatta in lingua francese. Un modello può trovarsi in calce alla stessa Convenzione di cui sopra. Io, per comodità, Ve lo riporto qui di seguito:
Apostille (convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1) Pays..................
Le present acte public
2) a été signé par ............................
3) agissant en qualité de............................
4) est revetu du sceau/timbre de........................
Attesté
5) à ..........................
6) le ....................
7) par........................
8) sous N. ................................
9) sceau/timbre.......................
10) Signature.....................

Il tutto deve essere contenuto in un quadrato di 9 cm almeno di lato.
Ricordo inoltre, come ribadisce Cass. 14 nov. 2008 n. 27282, che in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno stato estero.
Cordialmente,
Diego

mercoledì 4 novembre 2009

termine per la vendita del compendio pignorato

Oggi non mi fermo mai.
Vi chiedo una conferma: laddove il creditore pignoratizio non abbia rispettato i termini previsti ex art. 497 cpc e, pertanto, si trovi a dover depositare l'istanza di vendita del compendio pignorato in data successiva ai novanta giorni dal compimento del pignoramento (previamente calcolati, ovviamente, i 46 giorni di sospensione feriale), che succede?? Correggetemi, se sbaglio.
Opera di diritto l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, a mente dell'art. 630 c.p.c., MA non può essere rilevata d'ufficio; deve, invero, essere eccepita da controparte in sede di vendita dei beni pignorati. In caso contrario, lo sforamento dei termini viene automaticamete sanato e la vendita è pienamente valida, anche se il debitore pignorato dovesse, ex post, rilevare questo difetto procedurale.
Ringraziamenti,
Diego

risoluzione del contratto risolutorio

Illustri colleghi,
mi permetto di spendere due righe su questa curiosa problematica, magari per Voi scontata.
L'ipotesi contempla l'esistenza di un contratto risolutorio tra A e B. Si osserva un inadempimento di A nel dare luogo alla risoluzione del contratto, secondo le modalità in esso previste. Ne consegue che B decide di risolvere il contratto risolutorio per indamepimento di A.
Tale fattispecie conduce inevitabilmente al ripristino, fra le parti, della situazione di diritto preesistente al contratto risolto, implicando la reviviscenza dell'originario contratto che si era deciso di sciogliere per mutuo dissenso.
Così si espressa Cass. 8/6/1973 n. 1655 nonché Cass. 28/01/2004 n. 1616, con riferimento, quest'ultima, al rapporto di agenzia.
Con i migliori saluti, Vi auguro una buona giornata!
Diego