venerdì 2 luglio 2010

Pignoramento presso terzi: ritenuta del 20%

Cari amici,

probabilmente ripeto l'ovvio, eppure vi notizio che, dal 5 marzo del corrente anno, le procedure esecutive presso terzi (ed in particolar modo presso terzi istituti di credito) sono interessate da una simpatica novità.

Laddove il credito che origina il pignoramento sia sottoposto a ritenuta fiscale alla fonte, l'istituto terzo pignorato ( che possa fungere da sostituto d'imposta) trattiene il 20% della somma assegnata dal G.E. onde devolverla al nostro "amato" Erario.

Attenzione quindi: laddove dobbiate procedere al recupero di crediti derivanti, ad esempio, da lavoro dipendente, chiedete i decreti ingiuntivi al "lordo" delle imposte, di modo da non essere penalizzati nella successiva fase esecutiva presso terzi.

Non a casa, sono attualmente in acceso contenzioso con noto istituto di credito proprio su questo tema.
In particolare, avendo io ottenuto un d.i. provv. esec. per retribuzioni "nette in busta paga" di 21 dipendenti (prima della riforma sopra enucleata), sono poi intervenuto fulmineamente in una procedura esecutiva presso terzi di altro creditore procedente (con sommo dispiacere di quest'utlimo che ha dovuto subire il mio "luccicante" privilegio da lavoro dipendente) ed ho ottenuto, dopo qualche complicazione e battibecco, l'agognata ordinanza di assegnazione somma.

Il simpatico Istituto di Credito mi ha tuttavia eccepito la riforma (guarda caso intervenuta il giorno prima!) e ha trattenuto il 20% degli stipendi dei miei laboriosi operai.

A mio parere, avendo io agito per il solo "netto in busta paga", l'obbligazione tributaria (ossia la cd. ritenuta alla fonte) si è già scorporata dalla prestazione retributiva e rimane in capo al datore di lavoro, sicché il credito per il quale ho agito, di per se, non può dirsi assoggettabile a ritenuta alla fonte, donde l'inapplicabilità della predetta disciplina.
L'Agenzia delle Entrate pare darmi ragione (in via ahimè ufficiosa).

Da bravo toro della prima decade di maggio, sicuro delle mie ragioni, ho prepotentemente attaccato con un precetto.
Non appena avrò notizie vi farò sapere l'evolversi dello stato dell'arte...tenete comunque presente questa normativa se avete in animo di agire in executivis verso terzi.

Prolissamente vostro.

D.




7 commenti:

daieg ha detto...

Ciao caro D.
molto interessante... ma quindi dovremo comunicare al cliente, creditore pignoratizio, di indicare la ritenuta del 20% subita, a titolo di acconto Irpef, nella sua dichiarazione dei redditi, giusto?

stefano ha detto...

Scusa l'ovvietà e l'ignoranza...
che formula hai usato nel decreto ingiuntivo?
Hai chiesto l'importo netto della busta paga o i netti corrispondenti al lordo?

Scusa ancora
Stefano

D. ha detto...

A mio parere, se vinco questa causa, da oggi in poi potremmo chiedere il netto e fregarcene. Diversamente, gli trattengono un 20%...che suppongo il commercialista del tizio provvederà a denunciare correttamente in dichiarazione dei redditi come imposta già versata. Appena torno in istudio vi trasmetto gli estremi del Decreto.

A Stefano, che saluto con massimo piacere, dico che, molto semplicemente, ho allegato le buste paga, indicato il netto delle buste paga e ho chiesto l'ingiunzione in quanto, a mio avviso, solo quella era la somma che potevo chiedere al datore di lavoro (anche perchè, se ben ricordo, l'erario, quando agisce, lo fa verso il datore e mai verso il lavoratore).

Comunque, gli estremi sono "Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 3455/2010, in attuazione dell’art. 21 co. 15 della L. 449/1994 e dell’art. 15 co. 2 D.L. 01.07.2009 n. 78".

Soliti casini del nostro ambile legislatore (faccio notare gli anni che trascorrono fra legge e attuazione della medesima!)

Anonimo ha detto...

Ciao caro D.
Mi piacerebbe sapere come si sta evolvendo la questione perché anche la mia azienda è nella tua stessa situazione e con i miei colleghi nonchè avvocati non riusciamo a venirne fuori. Ti ringrazio per l'eventuale riscontro.
CiaO. Sig.ra T

D. ha detto...

Nei giorni scorsi ho dovuto sospendere i miei intenti, atteso che la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari si rifiutava di apporre la formula esecutiva all'ordinanza di assegnazione somma (motivo per il quale il primo precetto è stato notificato con ordinanza senza formula esecutiva).
Poco male, ho ricondotto ben presto alla ragione i simpatici cancellieri.
Ho notificato ulteriore precetto (attesa la perenzione del primo) e mi accingo a porre in essere l'esecuzione verso il terzo.
Dopo il pignoramento mobiliare (che porrò in essere ai primi di dicembre), mi attendo una opposizione. Se accadrà, darò battaglia e vi terrò aggiornati.

Anonimo ha detto...

Grazie per la risposta, anche noi stiamo procedendo con esecuzione vs. terzo.
Che Dio ce la mandi buona!
Ciao.
Sig.ra T

D. ha detto...

Volevo notiziarvi che in merito alla questione è comparso un articolo sul Sole 24 Ore del 04.03.2011 ove si sostiene la mia tesi. Pare anche che con la recente circolare n. 8 del marzo 2011 dell'Agenzia delle Entrate si confermi che quando il credito è al netto della ritenuta, l'Istituto non può operare la decurtazione.

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