martedì 27 luglio 2010

Istanza di liquidazione degli onorari al Consiglio dell'Ordine.

Carissimi Colleghi,
mi trovo a dover depositare un ricorso per decreto ingiuntivo contro un mio ex cliente. Scopro per vie traverse che, al fine di agire per il recupero di un credito derivante da onorari professionali, deve preventivamente depositarsi l'istanza di liquidazione degli onorari al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Io non ho ancora avuto il piacere di studiare la materia deontologica. Mi confermate tale condizione di procedibilità?
Grazie
Diego

6 commenti:

Mara ha detto...

Carissimo Diego, mi sa che devi proprio rivolgerti al Consiglio dell'Ordine.
In realtà, non si tratta di una questione di deontologia, ma è una condizione stabilita dall'art. 636 c.p.c., che prevede che il ricorso sia corredato dalla parcella firmata dal ricorrente e dal parere della competente associazione (nel nostro caso il Consiglio dell'Ordine), salvo che si tratti di tariffe obbligatorie (cosa che non penso si possa riferire al nostro caso, soprattutto dopo il Decreto Bersani). In ogni caso, ho trovato diverse sentenze che richiedevano l'allegazione del parere.
In alternativa, puoi ricorrere allo strumento previsto dagli artt. 28 e 29 della l. 794/1942, sempre che il giudizio sia definito o la provura estinta e che la controparte non neghi di doverti riconoscere il compenso.
Come al solito, spero di esserti stata utile (ma forse, meglio di me, ci sono i commentari al c.p.c.!!!!)

daieg ha detto...

Carissima Mara,
stavo proprio leggendo ciò che tu mi stai confermando. Ahimè, condizione di procedibilità è il parere del Consiglio dell'Ordine. Tremo nel pensar alle tempistiche...
Come sempre, grazie mille!!!!
Diego

D. ha detto...

Concordo su tutto. Ritengo tuttavia che, se tu emetti fattura, aggiri il problema.

D.

daieg ha detto...

Ah. Tu dici? Nel caso di specie sono stati emessi gli avvisi pro forma di parcella. Io sto facendo l'istanza di liquidazione degli onorari professionali ma mi sfugge la ratio dell'art. 636 cpc sinceramente. E' forse dettato per arginare eventuali parcelle smodate?

D. ha detto...

In effetti la ratio è esattamente quella. Inoltre tu sai che nessuno può far prova a favore di se stesso, per cui la prova monitoria deve essere o una scrittura contabile registrata (fattura in libro registro IVA) o una parcella, purchè approvata dall'ordine.
Secondo me se proprio si volesse, occorrerebbe fare la fattura vera e propria e su quella potresti fare il d.i.
Però è solo una elucubrazione. Se ottieni un parere favorevole dal consiglio sicuramente le possibilità di riduzione dell'importo si assottigliano, con evidente tuo vantaggio.

daieg ha detto...

Procedo! GRazie a tutti!

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