lunedì 2 agosto 2010

Eccezione di inadempimento dell'Avvocato nei confronti del proprio assistito

Carissimi amici,
per chi di Voi non ha ancora assaggiato le vacanze, ho pronta una nuova questione.
L'art. 1460 c.c. stabilisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere.
Ciò premesso, poniamo il seguente caso: lo studio legale Tizio & Mevio ha svolto un'attività di assistenza nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale a favore della società Alfa. Nello specifico, si è trattato di un'attività di registrazione di marchi/brevetti (si badi: lo studio Tizio & Mevio esercita una sorta di "custodia" sull'originale della registrazione cartacea, nell'interesse della società Alfa. Ogni X anni, infatti, lo studio Tizio & Mevio è solito rinnovare il marchio/brevetto per conto di Alfa, ripresentando alle autorità competenti l'originale). Nel corso di tale rapporto, Alfa interrompe i pagamenti per l'attività svolta in suo favore dallo studio Tizio & Mevio. Lo studio Tizio & Mevio ha sicuramente, previa liquidazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, la possibilità di ricorrere per ottenere un decreto ingiuntivo a danni di Alfa. Tuttavia, è prossima la data di rinnovo del deposito dei marchi/brevetti della società Alfa.
Può lo studio Tizio & Mevio optare per un'eccezione di inadempimento ai danni di Alfa e "minacciarla" che, stante il mancato pagamento degli onorari e diritti maturati per l'attività svolta nel suo interesse, non provvederà a rinnovare i marchi/brevetti?
Apparentemente la risposta potrebbe essere affermativa. Duplici sono i dubbi. 1) Esistono delle verosimili implicazioni deontologiche che escludono tale soluzione? 2) Se Alfa domanda la restituzione degli originali dei marchi/brevetti, potrà lo studio Tizio & Mevio trattenerli presso di sè?
Grazie!
Diego

2 commenti:

D. ha detto...

Ritengo che l'eccezione sia percorribile e non vedo implicazioni deontologiche, a patto che l'intento dello studio legale sia prontamente palesato.
Non può invece lo studio rifiutare la restituzione degli atti, perchè, se non sbaglio c'è un apposito articolo (o forse un canone) del codice deontologico che lo impedisce.
Inoltre, francamente, ritengo che rifiutare la consegna costituirebbe comportamento contrario a buona fede.
Così, naturalmente, su due piedi...vedrò di approfondire la questione.

daieg ha detto...

Caro D.,
immaginavo ci fosse un'implicazione deontologica.. Purtroppo la via dell'eccezione di inadempimento si rivela solo astrattamente percorribile poichè, senza gli originali dei marchi a proprie mani, la facoltà dello studio Tizio & Mevio di non adempiere perde il suo logico presupposto ed Alfa non solo non paga lo studio ma si prende indietro anche la disponibilità fisica dei marchi come premio!
Ad ogni modo, l'art. 2235 stabilisce che "il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali". Approfondendo il commento a tale norma, osservo che esiste l'art. 66, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 [una norma fresca fresca..] che NEGA IL DIRITTO DI RITENZIONE PER GLI AVVOCATI ma prevede, in caso di controversia tra legale e cliente, il deposito degli atti presso il consiglio dell'ordine per il tentativo di conciliazione o la liquidazione della parcella. E così sarà..
Grazie!
Diego

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