giovedì 12 novembre 2009

titolarità del diritto di percepire i canoni di locazione nel sale and lease back

Buonasera.
Il titolo è già esaustivo. Ricapitolando, nei fatti, osserviamo che la Società Alfa opera un sale and lease back con la Società finanziaria Beta, avente ad oggetto un complesso immobiliare. Presupponiamo che la Società Alfa è locatrice del medesimo complesso nei confronti della conduttrice Società Gamma e che tali contratti di locazione hanno data anteriore al sale a favore della Società Beta. Immaginiamo, ora, che successivamente all'operazione di sale, la Società Gamma interrompa il pagamento dei canoni di locazione a favore di Alfa. Ebbene, Alfa ottiene decreto ingiuntivo per le somme insolute. Di contro, la Società Gamma eccepisce con ricorso in opposizione a d.i. il difetto di legittimazione attiva della Società Alfa poichè - sostiene - il complesso immobiliare da essa condotto è invero di proprietà della Società di leasing Beta. (i contratti non prevedono clausole specifiche a riguardo).
Quid iuris? Così, a freddo, osserverei che la qualità di locatore non deve, necessariamente, coincidere con la qualità di proprietario. Ci sto ragionando sopra....
Diego

3 commenti:

daieg ha detto...

Amo il soliloquio e mi commento da solo.
Il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà alla Società di leasing non inficia minimamente né la posizione di locatrice assunta dalla Società Alfa né, tantomeno, il diritto di essa alla riscossione dei canoni di locazione dovuti dalla società conduttrice. Nell’ambito della locazione, infatti, in quanto contratto che spiega un’efficacia meramente obbligatoria, “chiunque può obbligarsi ad assicurare ad altri il godimento di una cosa, indipendentemente dal diritto che su quest’ultima abbia o non abbia, perché oggetto del contratto è un’attività personale della parte contraente che si obbliga” (GABRIELLI – PADOVINI, La locazione di immobili urbani, Cedam, Padova, 2005, pag. 80). Mi saluto.

daieg ha detto...

anzi, varda, Vi offro la stangata definitiva. In tal senso, infatti, si è espressa anche Cass. 11 novembre 1994, n. 9491 e Cass. 1° dicembre 1994, n. 10270, quest’ultima dichiarando che “la qualità di locatore non presuppone necessariamente, attesa la natura personale del rapporto di locazione, quella di proprietario, essendo sufficiente la disponibilità materiale del bene”.
A questo punto, posso dormire sogni tranquilli.

D. ha detto...

Scusami non avevo visto.
Ti bastava chiedere direttamente a me. Ti avrei citato DIEGO CARESTIATO, 2005, Parere sull'esame di diritto civile prof. Amdadio: "Poichè la locazione non presuppone la proprietà, giacchè conta solo il pacifico godimento, l'eventuale nullità del titolo d'acquisto della prorpietà in capo al locatore non inficia la debenza dei canoni. Satis."

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