domenica 15 novembre 2009

Autotutela nella vendita di quote azionarie

Carissimi,

mi trovo a dover assistere il venditore di una consistente quota azionaria.
Mi riferisce il mio cliente che il compratore pagherà a rate.
Si rivolge quindi a me per predisporre il contratto. Vuole tutela nel caso controparte non onori integralmente il pagamento.

Pensavo quindi al buon Diego...per ottenere lumi.
Pensavo ad un pegno su quote..o ad un patto di retrovendita (il riservato dominio no perchè i diritti devono passare).

Sarei molto grato di un suggerimento...purtroppo è un campo oscuro.

D.

3 commenti:

daieg ha detto...

Allora carissimo, provo a venirti in aiuto sebbene di lumi certo non si tratterà!!!
Il pegno su azioni mi pare la scelta più adeguata. Sappiamo che con il pegno su azioni, il tuo cliente venditore, in qualità di creditore pignoratizio, manterrà diritto di voto salvo convenzione contraria a mente dell’art. 2352 c.c. Questo potrebbe essere uno svantaggio o un vantaggio, a seconda di quali sono i motivi che portano il tuo cliente a decidere di vendere il pacchetto azionario. Nell’ipotesi che sia una mossa economica e non, quindi, dettata da fini “personali”, direi che il pegno accoglie pienamente le esigenze del cliente. Ricorda nel contratto di disciplinare le modalità di cessione delle azioni: con girata o con trasfert, ovvero, laddove non esista di fatto un’emissione di certificati azionari, con una mera annotazione nel libro soci (mi sembra sia il libro soci…). E’ importante disciplinare lo svolgimento delle fasi pratiche, di modo che controparte non possa appigliarsi ad eventuali zone d’ombre non disciplinate, conseguentemente imputandone e pretendendo l’adempimento al tuo cliente. Ad ogni modo, se non erro, dovrebbe essere il giratario a dover chiedere agli organi amministrativi della Società di provvedere al cambio di intestazione nel libro soci. Ricorda inoltre di dichiarare che le azioni sono liberamente cedibili e non soggette ad alcun limite (ad esempio i 5 anni ex statuto ai sensi del 2355bis) ovvero di citare che non esistono patti parasociali che vietino il trasferimento di azioni (penso ad esempio ad eventuali opposizioni di soci che vantino diritti di prelazione previsti dallo statuto). Se infatti dovessi, pur incolpevolmente, violare le previsioni statutarie concernenti il trasferimento delle azioni, la Società potrebbe decidere di rifiutare l’annotazione del trasferimento nel libro soci oppure gli stessi soci pretermessi sarebbero legittimati ad eccepirti l’inefficacia dell’alienazione. A fronte di altro indirizzo, inoltre, tale prelazione non è convenzionale ma legale e, pertanto, i soci potrebbero esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente del pacchetto azionario. Questo, comunque, interessa più controparte che te… Se mi viene in mente qualcos’altro provvederò ad integrare!
Diego

daieg ha detto...

ah scusa dimenticavo... escluderei la retrovendita perchè consta comunque di due contratti. E allora io mi immagino il fatto.
Controparte non onora il pagamento rateale. Tuo cliente intende quindi ricomprare il pacchetto azionario. Chi obbliga controparte, già inadempiente, a rivenderti le azioni? Tu mi dirai che il primo accordo ha valore di preliminare ed è quindi soggetto all'esecuzione in forma specifica. Ma l'esecuzione in forma specifica soddisfa in finale l'interesse del tuo cliente?? il tuo cliente vuole vendere le azioni e sbarazzarsene, con il patto di retrovendita, a mio avviso, lasci aperta la possibilità che si ritrovi con le azioni in mano, incazzato come una jena..

D. ha detto...

Grazie mille!
Alla fine ho esaminato la questione e credo proporrò al capo queste soluzioni:
A)Clausola risolutiva espressa + pegno su azioni + patto con il quale i nuovi soci si impegnano a non promuovere riduzioni di capitale sociale sino all'avvenuto integrale pagamento + penale (controparte non paga, mi riprendo le azioni più una penale e il tutto garantito da pegno).
B)Clausola penale e garanzia a prima richiesta a tutela dell'integrale pagamento delle rate mancanti e della penale(magari una lettera di credito in stand by o comunque del credito documentario)
C) Sto studiando la possibilità di utilizzare un TRUST..l'idea ancora grezza è questa: passo tutte le quote al trustee che le amministra a vantaggio degli acquirenti che così ne godono i frutti (magari li accantoniamo..) senza poter fare danni in società finchè non ho incassato il prezzo, loro pagano il prezzo ed a quella condizione cessa il trust e passano le quote, se non pagano il trust restituisce le quote a me.
P.S.: il cliente vuole vendere ma le quote hanno buon valore e la società è sana, quindi ha svariati acquirenti..mi diceva che almeno se non pagano vorrebbe riprendersi le quote.
Grazie.

D.

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