mercoledì 4 novembre 2009

termine per la vendita del compendio pignorato

Oggi non mi fermo mai.
Vi chiedo una conferma: laddove il creditore pignoratizio non abbia rispettato i termini previsti ex art. 497 cpc e, pertanto, si trovi a dover depositare l'istanza di vendita del compendio pignorato in data successiva ai novanta giorni dal compimento del pignoramento (previamente calcolati, ovviamente, i 46 giorni di sospensione feriale), che succede?? Correggetemi, se sbaglio.
Opera di diritto l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, a mente dell'art. 630 c.p.c., MA non può essere rilevata d'ufficio; deve, invero, essere eccepita da controparte in sede di vendita dei beni pignorati. In caso contrario, lo sforamento dei termini viene automaticamete sanato e la vendita è pienamente valida, anche se il debitore pignorato dovesse, ex post, rilevare questo difetto procedurale.
Ringraziamenti,
Diego

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