ho una questione sottile da sottoporre a Voi pregiati.
All'udienza di convalida di sfratto l'intimato si oppone fornendo quale prova scritta la lettera del suo difensore nella quale contestava parte della propria morosità in forza del rifacimento (peraltro non autorizzato) dell'impianto elettrico, senza allegare fattura del pagamento all'impresa che ha eseguito i lavori.
Secondo Voi può considerarsi prova scritta anche la sola lettera di contestazione del legale?
Mandrioli parla nel proprio testo di prova scritta "su cui si basa l'eccezione fondante l'opposizione".
Per questa ragione sarei propenso a negare la qualificazione di prova scritta alla lettera del difensore, insistendo per l'ordinanza di rilascio.
La dottrina si azzanna....
stefano