Gentili Amici e Colleghi NON Avvocati,
mi pare che il ciclo di aggiornamento giurisprudenziale non vi abbia entusiasmati.
Lo ammetto, in cor mio pensavo fosse pensiero geniale e gradito,
vicendevolmente scambiarsi le tracce dei corsi a prezzo gratuito
Purtroppo mi trovo a constatar che così non è stato
tutti leggon ma nessun apporta il suo intellettual substrato.
Mi son detto pertanto: “Per la chioma di Berenice,
il monologo non mi s’addice!”.
Atteso ciò, l’aggiornamento giurisprudenziale vilipeso
è per conto mio d’oggi in poi sospeso.
A presto e buon lavoro,
il Vostro amico d’oro.
Diego
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lunedì 11 ottobre 2010
mercoledì 6 ottobre 2010
Obbligo di custodia nel contratto d'appalto
Carissimi,
nuovo caso risolto suggerito per l'esame di Stato 2010.
Tizio concede in appalto a Alfa srl le opere di ristrutturazione del suo immobile in Viale dei Giardini. Alfa esegue gran parte dei lavori quando, per incomprensioni reciproche, le parti decidono di risolvere consensualmente il contratto. Il giorno seguente alla risoluzione, prima però che l'immobile torni materialmente nelle mani di Tizio, viene sottratta dall'appartamento la collezione di mobili dell'Ikea, di cui Tizio è ardente cultore.
Potrà Tizio far valere le proprie ragioni nei confronti di Alfa, sebbene il contratto di appalto fosse già risolto?
La risposta è scontata: Certo che sì!
Ciò in virtù del fatto che il contratto di appalto di appalto non solo è costituito da un obbligazione di facere ma anche da un obbligazione di riconsegna. Ex art. 1177 c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Ora, il dato che il contratto sia stato risolto non fà venire meno il fatto che Alfa detiene la cosa e, pertanto, sino alla riconsegna al legittimo proprietario, è gravata di un obbligo di custodia della stessa. In merito, si esprime chiaramente Cass. 30 settembre 2009, n. 20995: "Nel caso dell'appalto, l'esaurimento o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto da luogo, a carico dell'appaltatore, non solo all'obbligo di lasciare liberi gli immobili del committente sui quali avrebbero dovuto compiersi le opere, ma anche quello di restituire le cose mobili eventualmente ed a tal fine ricevute in consegna. Tale obbligazione, proprio perché derivante dal venir meno delle esigenze in funzione delle quali si giustificava la detenzione di tali beni, non può che sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata; ne consegue, pertanto, che, fino a quando la stessa non sia stata comunque adempiuta, mediante la consegna all'avente diritto, l'appaltatore continua, nonostante la cessazione del rapporto principale di appalto, ad essere detentore dei beni in questione e, pertanto, in forza della citata norma civilistica, tenuto alla relativa custodia".
Buona giornata!
Diego
nuovo caso risolto suggerito per l'esame di Stato 2010.
Tizio concede in appalto a Alfa srl le opere di ristrutturazione del suo immobile in Viale dei Giardini. Alfa esegue gran parte dei lavori quando, per incomprensioni reciproche, le parti decidono di risolvere consensualmente il contratto. Il giorno seguente alla risoluzione, prima però che l'immobile torni materialmente nelle mani di Tizio, viene sottratta dall'appartamento la collezione di mobili dell'Ikea, di cui Tizio è ardente cultore.
Potrà Tizio far valere le proprie ragioni nei confronti di Alfa, sebbene il contratto di appalto fosse già risolto?
La risposta è scontata: Certo che sì!
Ciò in virtù del fatto che il contratto di appalto di appalto non solo è costituito da un obbligazione di facere ma anche da un obbligazione di riconsegna. Ex art. 1177 c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Ora, il dato che il contratto sia stato risolto non fà venire meno il fatto che Alfa detiene la cosa e, pertanto, sino alla riconsegna al legittimo proprietario, è gravata di un obbligo di custodia della stessa. In merito, si esprime chiaramente Cass. 30 settembre 2009, n. 20995: "Nel caso dell'appalto, l'esaurimento o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto da luogo, a carico dell'appaltatore, non solo all'obbligo di lasciare liberi gli immobili del committente sui quali avrebbero dovuto compiersi le opere, ma anche quello di restituire le cose mobili eventualmente ed a tal fine ricevute in consegna. Tale obbligazione, proprio perché derivante dal venir meno delle esigenze in funzione delle quali si giustificava la detenzione di tali beni, non può che sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata; ne consegue, pertanto, che, fino a quando la stessa non sia stata comunque adempiuta, mediante la consegna all'avente diritto, l'appaltatore continua, nonostante la cessazione del rapporto principale di appalto, ad essere detentore dei beni in questione e, pertanto, in forza della citata norma civilistica, tenuto alla relativa custodia".
Buona giornata!
Diego
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lunedì 4 ottobre 2010
I limiti della clausola risolutiva espressa
Carissimi,
in sintesi estrema la questione di oggi.
Tizio è conduttore di un immobile di proprietà di Caio. Il contratto di locazione prevede che è fatto divieto a Tizio di apportare innovazioni all'immobile. Il contratto, inoltre, reca una clausola che recita: "Laddove il conduttore violi qualsiasi tra le obbligazioni che su di lui gravano in forza del contratto di locazione, lo stesso contratto dovrà considerarsi concluso".
Tizio, burlone, colora le pareti di rosa fluo e fora, in più punti, il portoncino d'ingresso, così da favorire la ventilazione dell'appartamento. Caio, furibondo, gli comunica l'intento di risolvere immediatamente il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva sopracitata.
Soluzione?
Caio non può avvalersi della clausola risolutiva espressa in quanto generica ed indeterminata, in contrasto, quindi, con l'art. 1456 c.c. che allude ad una "determinata obbligazione" violata. Tale regola è confermata da abbondante giurisprudenza e, tra le varie, spicca Cass. n. 1950/2009 che recita che "solo l'individuazione specifica delle obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione di diritto del contratto vale a configurare una clausola risolutiva espressa".
Saluti.
Diego
in sintesi estrema la questione di oggi.
Tizio è conduttore di un immobile di proprietà di Caio. Il contratto di locazione prevede che è fatto divieto a Tizio di apportare innovazioni all'immobile. Il contratto, inoltre, reca una clausola che recita: "Laddove il conduttore violi qualsiasi tra le obbligazioni che su di lui gravano in forza del contratto di locazione, lo stesso contratto dovrà considerarsi concluso".
Tizio, burlone, colora le pareti di rosa fluo e fora, in più punti, il portoncino d'ingresso, così da favorire la ventilazione dell'appartamento. Caio, furibondo, gli comunica l'intento di risolvere immediatamente il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva sopracitata.
Soluzione?
Caio non può avvalersi della clausola risolutiva espressa in quanto generica ed indeterminata, in contrasto, quindi, con l'art. 1456 c.c. che allude ad una "determinata obbligazione" violata. Tale regola è confermata da abbondante giurisprudenza e, tra le varie, spicca Cass. n. 1950/2009 che recita che "solo l'individuazione specifica delle obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione di diritto del contratto vale a configurare una clausola risolutiva espressa".
Saluti.
Diego
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risoluzione del contratto
Tecniche redazionali del parere professionale
Cari NonAncoraAvvocati,
nella consapevolezza che non esista una tecnica universale per la redazione del parere, mi sorge qualche dubbio in merito ai criteri che mi stanno consigliando - o forse imponendo - ad un corso di preparazione all'esame che sto seguendo.
Sinteticamente, le regole di redazione suggerite al corso:
1) utilizzo di approccio informale: rivolgersi all'interlocutore come al Cliente (es. Egregio Sig....... come Lei mi narra...... mi riferisco a quanto mi riporta........ecc.): ho seri dubbi in merito a questo interloquire friendly;
2) non utilizzare le forme impersonali/riflessive: es. si può osservare, si evince, si rileva che ecc. (forme, invece, consigliate da Galgano e Paladini nel loro testo di pareri di diritto civile);
3) contrariamente a quanto sostenuto nel predetto testo, riportare sempre il fatto. Galgano, al contrario, sconsiglia fortemente di riepilogare il fatto.
Per ora questi sono i dubbi.
Grazie.
Diego
nella consapevolezza che non esista una tecnica universale per la redazione del parere, mi sorge qualche dubbio in merito ai criteri che mi stanno consigliando - o forse imponendo - ad un corso di preparazione all'esame che sto seguendo.
Sinteticamente, le regole di redazione suggerite al corso:
1) utilizzo di approccio informale: rivolgersi all'interlocutore come al Cliente (es. Egregio Sig....... come Lei mi narra...... mi riferisco a quanto mi riporta........ecc.): ho seri dubbi in merito a questo interloquire friendly;
2) non utilizzare le forme impersonali/riflessive: es. si può osservare, si evince, si rileva che ecc. (forme, invece, consigliate da Galgano e Paladini nel loro testo di pareri di diritto civile);
3) contrariamente a quanto sostenuto nel predetto testo, riportare sempre il fatto. Galgano, al contrario, sconsiglia fortemente di riepilogare il fatto.
Per ora questi sono i dubbi.
Grazie.
Diego
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esame di Stato 2010
martedì 28 settembre 2010
Recesso e caparra confirmatoria; azione di risoluzione e di risarcimento del danno
Carissimi,
prosegue il ciclo di aggiornamento giurisprudenziale pre esame di stato 2010, con un classico caso di scuola.
Tizio stipula un contratto preliminare con Caio per la vendita allo stesso Caio del bene X; Caio, di contro, versa a Tizio una caparra confirmatoria pari ad € 50.000,00. Alla data del rogito del definitivo, Tizio dichiara di non essere più interessato alla vendita.
Caio, quindi, rivolge a Tizio invito ad adempiere; viceversa, lo informa che provvederà alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento danni in suo pregiudizio.
Successivamente, Caio - insicuro di nascita - cambia idea e comunica a Tizio di voler recedere dal contratto preliminare per inadempimento dello stesso Tizio e richiede che gli sia corrisposto il doppio della caparra versata.
Che farà il povero Tizio?
La soluzione è presto detta: Cass. sez. unite del 14 gennaio 2009, n. 553, dichiara che, una volta proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, non è consentita la sua sostituzione con la ritenzione della caparra a seguito dell'esercizio del recesso.
Così è deciso.
Diego.
prosegue il ciclo di aggiornamento giurisprudenziale pre esame di stato 2010, con un classico caso di scuola.
Tizio stipula un contratto preliminare con Caio per la vendita allo stesso Caio del bene X; Caio, di contro, versa a Tizio una caparra confirmatoria pari ad € 50.000,00. Alla data del rogito del definitivo, Tizio dichiara di non essere più interessato alla vendita.
Caio, quindi, rivolge a Tizio invito ad adempiere; viceversa, lo informa che provvederà alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento danni in suo pregiudizio.
Successivamente, Caio - insicuro di nascita - cambia idea e comunica a Tizio di voler recedere dal contratto preliminare per inadempimento dello stesso Tizio e richiede che gli sia corrisposto il doppio della caparra versata.
Che farà il povero Tizio?
La soluzione è presto detta: Cass. sez. unite del 14 gennaio 2009, n. 553, dichiara che, una volta proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, non è consentita la sua sostituzione con la ritenzione della caparra a seguito dell'esercizio del recesso.
Così è deciso.
Diego.
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lunedì 27 settembre 2010
Violazione degli obblighi di assistenza familiare e difficoltà economica incolpevole
Egregi Colleghi,
Aprirei il ciclo di aggiornamento giurisprudenziale con la seguente questione.
Tizio e Caia, già coniugati da oltre un decennio, e dalla quale unione sono nati due figli, entrambi di minore età, decidono di separarsi. In sede di udienza presidenziale, il Giudice stabilisce che Tizio dovrà corrispondere a Caia, a titolo di contributo per il sostentamento dei due figli, la somma mensile di € 2.000,00.
L'importo di cui sopra viene versato regolarmente da Tizio, sino a che questi si ammala di una grave patologia. Tizio viene quindi sottoposto ad innumerevoli interventi chirurgici, sostenendo costi di notevole entità; inoltre, il superamento del periodo di comporto, induce il suo datore di lavoro a licenziarlo. Tizio, che non percepisce altra fonte di reddito, si trova in evidente difficoltà economica. Ciò lo costringe, in un primo tempo, a ridurre l'entità della somma da corrispondere mensilmente alla ex moglie; successivamente, a sospendere il pagamento di tale importo per alcuni mesi. Caia, decide pertanto di querelare Tizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, c.p.
Che ne sarà di Tizio? Vorrei rispondere "lo saprete nella prossima puntata" ma il mio buon cuore Vi toglierà tosto questo peso che Vi opprime.
Cass. pen., 4 giugno 2009, n. 33492, ha stabilito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura solo ove sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirli. Il reato di cui all'art. 570, secondo comma, 2), c.p., sarà escluso ove Tizio dimostri di essere incorso in una incapacità economica incolpevole.
La ratio della sentenza è presto riassunta. Non solo, infatti, s'ode l'eco lontano dell'art. 45 c.p. ma anche, per la felicità di Carlo, ritorna possente il principio ad impossibilia nemo tenetur!
Buona giornata.
Diego
Aprirei il ciclo di aggiornamento giurisprudenziale con la seguente questione.
Tizio e Caia, già coniugati da oltre un decennio, e dalla quale unione sono nati due figli, entrambi di minore età, decidono di separarsi. In sede di udienza presidenziale, il Giudice stabilisce che Tizio dovrà corrispondere a Caia, a titolo di contributo per il sostentamento dei due figli, la somma mensile di € 2.000,00.
L'importo di cui sopra viene versato regolarmente da Tizio, sino a che questi si ammala di una grave patologia. Tizio viene quindi sottoposto ad innumerevoli interventi chirurgici, sostenendo costi di notevole entità; inoltre, il superamento del periodo di comporto, induce il suo datore di lavoro a licenziarlo. Tizio, che non percepisce altra fonte di reddito, si trova in evidente difficoltà economica. Ciò lo costringe, in un primo tempo, a ridurre l'entità della somma da corrispondere mensilmente alla ex moglie; successivamente, a sospendere il pagamento di tale importo per alcuni mesi. Caia, decide pertanto di querelare Tizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, c.p.
Che ne sarà di Tizio? Vorrei rispondere "lo saprete nella prossima puntata" ma il mio buon cuore Vi toglierà tosto questo peso che Vi opprime.
Cass. pen., 4 giugno 2009, n. 33492, ha stabilito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura solo ove sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirli. Il reato di cui all'art. 570, secondo comma, 2), c.p., sarà escluso ove Tizio dimostri di essere incorso in una incapacità economica incolpevole.
La ratio della sentenza è presto riassunta. Non solo, infatti, s'ode l'eco lontano dell'art. 45 c.p. ma anche, per la felicità di Carlo, ritorna possente il principio ad impossibilia nemo tenetur!
Buona giornata.
Diego
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Ciclo di aggiornamento giurisprudenziale per l'Esame di Stato 2010
Cari Tutti,
Vi comunico che con la giornata odierna De Iure Contendendo curerà un ciclo di aggiornamenti giuridici, con cadenza bisettimanale. Scopo principale dell'iniziativa è proporre ai dottori alcune possibili tracce per la prova scritta di dicembre 2010, nonchè offrire ai già avvocati, direttamente nella loro email, uno strumento di aggiornamento gratuito e di piacevole lettura.
Chiunque può proporre le questioni e, anzi, siete Tutti invitati a partecipare attivamente.
La sola avvertenza per postare un'ipotetica traccia è quella di inserire tra le etichette, oltre al tema trattato, la dicitura "esame di stato 2010". Il titolo, invece, sarà normalmente e liberamente attribuito sulla base dell'argomento affrontato.
Vi ringrazio, e Vi auguro una buona giornata.
Diego
Vi comunico che con la giornata odierna De Iure Contendendo curerà un ciclo di aggiornamenti giuridici, con cadenza bisettimanale. Scopo principale dell'iniziativa è proporre ai dottori alcune possibili tracce per la prova scritta di dicembre 2010, nonchè offrire ai già avvocati, direttamente nella loro email, uno strumento di aggiornamento gratuito e di piacevole lettura.
Chiunque può proporre le questioni e, anzi, siete Tutti invitati a partecipare attivamente.
La sola avvertenza per postare un'ipotetica traccia è quella di inserire tra le etichette, oltre al tema trattato, la dicitura "esame di stato 2010". Il titolo, invece, sarà normalmente e liberamente attribuito sulla base dell'argomento affrontato.
Vi ringrazio, e Vi auguro una buona giornata.
Diego
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