Carissimi,
l'art. 145 cpc prevede la possibilità di notificare anche alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare sia indicata la qualifica della persona e la sua residenza.
Poniamo che la società debitrice Alfa S.r.l. non sia più reperibile presso la sua sede legale mentre l'Amministratore Unico di Alfa S.r.l. sia reperibile presso residenza conosciuta. Poniamo che sia intervenuta una cessione del credito ed il cedente abbia interesse a notificare tale cessione alla debitrice ceduta Alfa S.r.l., a norma dell'art. 1264, comma primo, c.c.
Ai fini dello spiegamento degli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto, ritenete possibile applicare l'art. 145 cpc e notificare, quindi, alla sede dell'amministratore unico di Alfa?
L'art. 145 cpc parla invero di atti. La comunicazione dell'intervenuta cessione di un credito può essere ricompresa in tale fattispecie?
grazie!
diego.
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mercoledì 16 giugno 2010
notificazione della cessione del credito a debitore ceduto
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martedì 10 marzo 2009
Pignoramento presso istituto di credito - bonifici successivi al pignoramento
Carissimi amici,
D.
prendendo il coraggio a due mani e proseguendo sulla pubblica piazza mediatica la tradizione già inaugurata con il carissimo Diego, inauguro il volto più prettamente tecnico del blog, proponendovi una questione che ritengo di un certo interesse.
Come evincibile dell'epigrafe del post, si verte in tema di procedimento esecutivo presso terzi.
L'ipotesi controversa è quella in cui l'istituto di credito terzo pignorato, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., comunichi:
a) che al momento della notifica del pignoramento non v'era posizione debitoria del terzo verso l'esecutato;
b) che, tuttavia, in un momento successivo sono itervenuti dei bonifici tali da far insorgere un debito nei confronti dell'esecutato.
Come potrete ben immaginare, la quaestio iuris è la seguente: il pignoramento si estende pure alle somme pervenute all'istituto di credito in data successiva al pignoramento?
A mio umile parere, in attesa di vostri lumi e di poter più apiamente riflettere sulla questione, pare potersi propendere - così, di primo acchito - per l'ipotesi positiva e ciò sulla base del rilievo che il pignoramento presso terzi, diversamente dalle altre forme di esecuzione previste dal codice di rito, si fonda sulla dicotomia "pignoramento - dichiarazione ex art. 547 c.p.c.".
Ebbene, tenendo a mente questa dualità di fasi, alla lettura dell'art. 547 c.p.c. non posso fare a meno di notare che il legislatore richiede al terzo di dichiarare "di quali somme è debitore" e non, viceversa, "di quali somme era debitore al momento del pignoramento".
Il rilievo non mi sembra di poco momento, specie laddove si consideri il chiaro favor creditoris che permea la giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione.
Tale indizio, unitamente alla considerazione che il terzo, divenendo custode ex art. 546 c.p.c., riveste il ruolo di vero e proprio ausiliare del giudice (ex art. 65 c.p.c.), mi porta a pensare che - in un'ottica di interpretazione sistematica - gli incrementi del credito pignorato successivi all'atto di pignoramento presso terzi siano anch'essi sottoposti a pignoramento.
Sperando sia apprezzata la mia buona volontà ed augurandomi di non aver scritto - nella fretta di sottoporvi la questione - qualche scemenza, resto in attesa di vostri lumi.
D.
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