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martedì 24 novembre 2009

custodia delle cose mobili dello "sfrattato"

Carissimi,
oggi avrei bisogno di consigli di carattere prettamente pragmatici.
Come si evince facilmente dal titolo del post, mi accingo prossimamente a sfrattare un debitore.
Posto che non è il primo tentativo - la volta precedente, infatti, lo sfratto non si è perfezionato per mancanza di un medico - mi sono premunito di: fabbro, forza pubblica e medico per l'appunto.
Il quesito che mi angoscia è il seguente. Una volta entrato, sbattuto fuori il debitore e cambiata la serratura, mi si porrà il problema di liberare l'appartamento delle cose mobili di proprietà dello stesso. Per quel poco che ne so, il creditore procedente assume in tal caso la veste di custode. Sicché non potrò volgarmente gettare la mercanzia del cattivo in strada, ma dovrò "custodirla". Presupposto, inoltre, che, nove su dieci, il debitore non verrà a prendersi la sua sbobba nei termini che io gli imporrò, resta fermo il problema che un appartamento pieno di mobili è un appartamento non utilizzabile per il locatore.
Non trovando, causa la mia ignoranza ovviamente, alcuna norma che disciplini questa fase dello sfratto, mi domando se dovrò in finale svuotare l'appartamento a mie spese e mettere tutta la merce in un deposito comunale... a mie spese (??!!) nella vana attesa che qualcuno venga a prendersi il tutto...
Chiedo help ai più esperti, confidando nella Loro vetusta esperienza.
Grazie. Diego.

giovedì 12 novembre 2009

titolarità del diritto di percepire i canoni di locazione nel sale and lease back

Buonasera.
Il titolo è già esaustivo. Ricapitolando, nei fatti, osserviamo che la Società Alfa opera un sale and lease back con la Società finanziaria Beta, avente ad oggetto un complesso immobiliare. Presupponiamo che la Società Alfa è locatrice del medesimo complesso nei confronti della conduttrice Società Gamma e che tali contratti di locazione hanno data anteriore al sale a favore della Società Beta. Immaginiamo, ora, che successivamente all'operazione di sale, la Società Gamma interrompa il pagamento dei canoni di locazione a favore di Alfa. Ebbene, Alfa ottiene decreto ingiuntivo per le somme insolute. Di contro, la Società Gamma eccepisce con ricorso in opposizione a d.i. il difetto di legittimazione attiva della Società Alfa poichè - sostiene - il complesso immobiliare da essa condotto è invero di proprietà della Società di leasing Beta. (i contratti non prevedono clausole specifiche a riguardo).
Quid iuris? Così, a freddo, osserverei che la qualità di locatore non deve, necessariamente, coincidere con la qualità di proprietario. Ci sto ragionando sopra....
Diego

mercoledì 4 novembre 2009

risoluzione del contratto risolutorio

Illustri colleghi,
mi permetto di spendere due righe su questa curiosa problematica, magari per Voi scontata.
L'ipotesi contempla l'esistenza di un contratto risolutorio tra A e B. Si osserva un inadempimento di A nel dare luogo alla risoluzione del contratto, secondo le modalità in esso previste. Ne consegue che B decide di risolvere il contratto risolutorio per indamepimento di A.
Tale fattispecie conduce inevitabilmente al ripristino, fra le parti, della situazione di diritto preesistente al contratto risolto, implicando la reviviscenza dell'originario contratto che si era deciso di sciogliere per mutuo dissenso.
Così si espressa Cass. 8/6/1973 n. 1655 nonché Cass. 28/01/2004 n. 1616, con riferimento, quest'ultima, al rapporto di agenzia.
Con i migliori saluti, Vi auguro una buona giornata!
Diego

venerdì 26 giugno 2009

ambito applicativo del d.lgs. 231/2002

Carissimi buongiorno!
sebbene oramai i miei interventi si esauriscano in un monologo interiore, persisto con tenacia nella mia inutile attività virtual epistolare!!!
La domanda oggi consiste in un tecnicismo che mi crea un piccolo dubbio interpretativo.
Controparte mi contesta che, per svista in effetti, ho applicato gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 su delle somme dovute a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda. Segnatamente, contestano l'inapplicabilità di tale tasso alla materia locatizia e all'affitto di azienda in generale.
Posto che l'art. 2 del D.lgs. in esame definisce "transazione commerciale" il contratto con cui due imprenditori prevedano la consegna di una merce o la prestazione di un servizio, mi chiedo perchè l'affitto d'azienda non possa considerarsi un servizio. E più ci penso, più mi convinco che la mia svista nell'atto di precetto, in realtà è corretta. Vi invito a dimostrarmi, pertanto, che un affitto di azienda (è una struttura alberghiera) non rappresenta una prestazione di servizi.
Un bacio.
Diego

giovedì 28 maggio 2009

cessione di un credito per prestazione mai eseguita

Carissimi, a Voi quanto segue.
Alfa cede a Beta un credito derivante da prestazioni dedotte in un contratto di appalto con Gamma.
Beta, cessionario, fa valere il proprio diritto di credito nei confronti di Gamma che, solo un mese dopo aver stipulato il contratto di appalto, già offriva la propria dichiarazione di scienza circa l'avvenuta cessione del credito.
Quindi, abbiamo una valida cessione del credito; una valida pretesa del cessionario; una valida accettazione del debitore ceduto solo un mese dopo la stipula del contratto di appalto con il cedente. Fino a qui ok.
Alfa tuttavia non eseguirà mai nemmeno una delle prestazioni individuate nel contratto di appalto a favore di Gamma.
Abbiamo quindi un diritto ad una controprestazione monetaria che difetta però della prestazione.
Ciò detto, vediamo che art. 1263 afferma che con la cessione del credito si trasferiscono anche gli accessori, quindi si trasferisce la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò è confermato da innumerevole giurisprudenza. Esiste tuttavia un limite inderogabile. Non possono sollevarsi eccezioni relative a fatti successivi alla cessione stessa. Nel nostro caso è un gran problema, perchè la cessione è intervenuta appena un mese dopo la stipula dell'appalto. indi per cui risulta difficile trovare anche solo un eccezione relativa alla prestazione che, verosimilmente, non era ancora stata effettuata. Tale regola mi preclude quindi la possibilità di muovere un'eccezione di inadempimento, secondo me almeno. Viceversa, resterebbe ferma la possibilità di avanzare un'eccezione di risoluzione per inadempimento in quanto, ex 1458, la risoluzione ha effetto ex tunc e, quindi, non è soggetta al limite temporale suindicato. Ciò è confermato da una sola Cass. 25 marzo 1999 n. 2821. Quindi io mi domando... muovere un eccezione di inadempimento ex 1460 contro il cessionario relativamente alla mancata prestazione da parte del ceduto a mio favore, sarebbe stato un bel colpo perche sarebbe caduto subito il diritto alla controprestazione monetaria del cessionario. Però mi pare sia un'eccezione non promuovibile perchè relativa a fatti posteriori alla cessione. Al contrario, avrebbe senso muovere un art. 1453 contro il cessionario???? Considerate postilla: il contratto prevedeva la modalità di risoluzione mediante lettera da inviarsi all'appaltatore, ma noi appaltanti mai gliela abbiamo inviata. semplicemente abbiamo incaricato altri appaltatori, come infatti ci consentiva liberamente il contratto. grazie infinite..

martedì 10 marzo 2009

Fornitura di energia elettrica

Egregi colleghi, perdonatemi, ma io mi permetto di riproporre il mio quesito già abozzatovi in giovial contesto!
PREMESSE: Dunque, la dir. 2003/54/CE ha stabilito norme comuni per generazione, distribuzione e fornitura dell’energia elettrica. Obiettivo della dir. è il raggiungimento della completa liberalizzazione del mercato dell’energia. Il cliente finale, quindi, può selezionare liberamente l’operatore che distribuisca energia elettrica alle condizioni più vantaggiose e convenienti.
In attuazione di tale direttiva, l’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 125, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’attività di distribuzione di energia elettrica sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Dal 1° luglio 2007, pertanto, ai sensi dell’art. 2, “i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati (...) e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali non riforniti sul mercato libero è garantito dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico S.p.A.”.
Nello specifico, l’acquirente unico spa indice dei bandi per selezionare le apposite società. I vincitori sono per il periodo 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008 -> Exergia S.p.A. (per tutto il nord italia). Dal 1 gennaio 09 al 31 dicembre 2010 è Enel Energia S.p.A.
FATTISPECIE CONCRETA: Il cliente finale in esame non ha pagato le fatture emesse da Exergia. Exergia gliele emette tutte in un colpo in costanza di nuovo rapporto con Enel (quindi post 1 genn 09).
PROBLEMA: tra il cliente finale e Exergia ovvero Enel Energia, interviene una cessione ex lege ovvero un nuovo contratto?
La diversa interpretazione ha un rilievo non indifferente. Se infatti si suppone l’intervenuta cessione ex lege, il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente. Con ciò si ammetterebbe che Enel subentra ad Exergia in ogni situazione attiva e passiva della precedente. Ne deriva che Enel può vantare crediti di Exergia nei confronti del cliente finale e può, volendo, sospendere l’erogazione del servizio.
Supponendo, al contrario, l’esistenza di nuovi contratti separati (ipotesi avvalorata dalla restituzione del deposito cauzionale all’estinzione di ogni rapporto), si concluderebbe nel senso che l’attuale fornitore non può vantare crediti nei confronti del fornitore precedente. Quindi non è ammissibile l’eventuale sospensione dell’erogazione del servizio.
Carletto obietta che il rapporto non deve intendersi come una linea retta (Exergia-Enel) in cui i fornitori sono sostituiti ex lege ed il contratto è automaticamente ceduto tra di loro ma, al contrario, come un rapporto trilatero, al cui vertice c’è l’acquirente unico. Specifico: il contratto non sarebbe ceduto da Exergia ad Enel, bensì, scaduto il termine per l’erogazione da parte di Exergia, il contratto “tornerebbe” all’acquirente unico che, previo esperimento di nuova gara, lo cederebbe al nuovo fornitore, Enel.
Di fatto l’inquadramento dell’ipotesi Carliana trilatera è corretto a mio avviso, però pur sempre si parla di cessione del contratto ex lege (dove l’ex lege è appunto l’esperimento della gara in attuazione della direttiva), non, invece, di nuovo contratto tra fornitore e cliente finale. Ricordo a tutti che il deposito cauzionale viene restituito al termine della fornitura. Resta aperto il problema, di non poco conto a mio avviso, visto che la possibile rivalsa dell’attuale fornitore sul cliente finale, è prevista in termini di sospensione dell’erogazione dell’elettricità.
A presto carissimi.
diego