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martedì 10 marzo 2009

Fornitura di energia elettrica

Egregi colleghi, perdonatemi, ma io mi permetto di riproporre il mio quesito già abozzatovi in giovial contesto!
PREMESSE: Dunque, la dir. 2003/54/CE ha stabilito norme comuni per generazione, distribuzione e fornitura dell’energia elettrica. Obiettivo della dir. è il raggiungimento della completa liberalizzazione del mercato dell’energia. Il cliente finale, quindi, può selezionare liberamente l’operatore che distribuisca energia elettrica alle condizioni più vantaggiose e convenienti.
In attuazione di tale direttiva, l’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 125, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’attività di distribuzione di energia elettrica sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Dal 1° luglio 2007, pertanto, ai sensi dell’art. 2, “i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati (...) e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali non riforniti sul mercato libero è garantito dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico S.p.A.”.
Nello specifico, l’acquirente unico spa indice dei bandi per selezionare le apposite società. I vincitori sono per il periodo 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008 -> Exergia S.p.A. (per tutto il nord italia). Dal 1 gennaio 09 al 31 dicembre 2010 è Enel Energia S.p.A.
FATTISPECIE CONCRETA: Il cliente finale in esame non ha pagato le fatture emesse da Exergia. Exergia gliele emette tutte in un colpo in costanza di nuovo rapporto con Enel (quindi post 1 genn 09).
PROBLEMA: tra il cliente finale e Exergia ovvero Enel Energia, interviene una cessione ex lege ovvero un nuovo contratto?
La diversa interpretazione ha un rilievo non indifferente. Se infatti si suppone l’intervenuta cessione ex lege, il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente. Con ciò si ammetterebbe che Enel subentra ad Exergia in ogni situazione attiva e passiva della precedente. Ne deriva che Enel può vantare crediti di Exergia nei confronti del cliente finale e può, volendo, sospendere l’erogazione del servizio.
Supponendo, al contrario, l’esistenza di nuovi contratti separati (ipotesi avvalorata dalla restituzione del deposito cauzionale all’estinzione di ogni rapporto), si concluderebbe nel senso che l’attuale fornitore non può vantare crediti nei confronti del fornitore precedente. Quindi non è ammissibile l’eventuale sospensione dell’erogazione del servizio.
Carletto obietta che il rapporto non deve intendersi come una linea retta (Exergia-Enel) in cui i fornitori sono sostituiti ex lege ed il contratto è automaticamente ceduto tra di loro ma, al contrario, come un rapporto trilatero, al cui vertice c’è l’acquirente unico. Specifico: il contratto non sarebbe ceduto da Exergia ad Enel, bensì, scaduto il termine per l’erogazione da parte di Exergia, il contratto “tornerebbe” all’acquirente unico che, previo esperimento di nuova gara, lo cederebbe al nuovo fornitore, Enel.
Di fatto l’inquadramento dell’ipotesi Carliana trilatera è corretto a mio avviso, però pur sempre si parla di cessione del contratto ex lege (dove l’ex lege è appunto l’esperimento della gara in attuazione della direttiva), non, invece, di nuovo contratto tra fornitore e cliente finale. Ricordo a tutti che il deposito cauzionale viene restituito al termine della fornitura. Resta aperto il problema, di non poco conto a mio avviso, visto che la possibile rivalsa dell’attuale fornitore sul cliente finale, è prevista in termini di sospensione dell’erogazione dell’elettricità.
A presto carissimi.
diego