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giovedì 9 settembre 2010

Imposta di registro sugli atti giudiziari

Egregi,
sto cercando invano da due giorni una tabella rappresentativa dei valori delle imposte di registro a seconda del valore della causa. Obiettivo e determinare a priori tale ammontare e computarlo nell'atto di precetto, sebbene non sia ancora stato ufficialmente liquidato dall'Agenzia delle entrate. Conoscete dell'esistenza di simile tabella? In caso affermativo, qualcuno potrebbe cortesemente caricarla su De Iure Contendendo.
Grazie
Diego

lunedì 6 settembre 2010

Pignoramento presso terzi all'estero

Cari amici,
vi è mai successo di voler far valere un titolo esecutivo reso da giudice italiano nei confronti di un terzo estero? Premetto che la fattispecie mi è nuova e non saprei bene da dove iniziare. Esiste qualche convenzione che definisce un modus procedendi per richiedere al terzo estero di dichiarare che esistono presso di lui somme di spettanza del nostro debitore?
Scusate la domanda vaga ma mi sto giustappunto approcciando ora al problema...
grazie a tutti.
Diego

venerdì 2 luglio 2010

Pignoramento presso terzi: ritenuta del 20%

Cari amici,

probabilmente ripeto l'ovvio, eppure vi notizio che, dal 5 marzo del corrente anno, le procedure esecutive presso terzi (ed in particolar modo presso terzi istituti di credito) sono interessate da una simpatica novità.

Laddove il credito che origina il pignoramento sia sottoposto a ritenuta fiscale alla fonte, l'istituto terzo pignorato ( che possa fungere da sostituto d'imposta) trattiene il 20% della somma assegnata dal G.E. onde devolverla al nostro "amato" Erario.

Attenzione quindi: laddove dobbiate procedere al recupero di crediti derivanti, ad esempio, da lavoro dipendente, chiedete i decreti ingiuntivi al "lordo" delle imposte, di modo da non essere penalizzati nella successiva fase esecutiva presso terzi.

Non a casa, sono attualmente in acceso contenzioso con noto istituto di credito proprio su questo tema.
In particolare, avendo io ottenuto un d.i. provv. esec. per retribuzioni "nette in busta paga" di 21 dipendenti (prima della riforma sopra enucleata), sono poi intervenuto fulmineamente in una procedura esecutiva presso terzi di altro creditore procedente (con sommo dispiacere di quest'utlimo che ha dovuto subire il mio "luccicante" privilegio da lavoro dipendente) ed ho ottenuto, dopo qualche complicazione e battibecco, l'agognata ordinanza di assegnazione somma.

Il simpatico Istituto di Credito mi ha tuttavia eccepito la riforma (guarda caso intervenuta il giorno prima!) e ha trattenuto il 20% degli stipendi dei miei laboriosi operai.

A mio parere, avendo io agito per il solo "netto in busta paga", l'obbligazione tributaria (ossia la cd. ritenuta alla fonte) si è già scorporata dalla prestazione retributiva e rimane in capo al datore di lavoro, sicché il credito per il quale ho agito, di per se, non può dirsi assoggettabile a ritenuta alla fonte, donde l'inapplicabilità della predetta disciplina.
L'Agenzia delle Entrate pare darmi ragione (in via ahimè ufficiosa).

Da bravo toro della prima decade di maggio, sicuro delle mie ragioni, ho prepotentemente attaccato con un precetto.
Non appena avrò notizie vi farò sapere l'evolversi dello stato dell'arte...tenete comunque presente questa normativa se avete in animo di agire in executivis verso terzi.

Prolissamente vostro.

D.




mercoledì 4 novembre 2009

termine per la vendita del compendio pignorato

Oggi non mi fermo mai.
Vi chiedo una conferma: laddove il creditore pignoratizio non abbia rispettato i termini previsti ex art. 497 cpc e, pertanto, si trovi a dover depositare l'istanza di vendita del compendio pignorato in data successiva ai novanta giorni dal compimento del pignoramento (previamente calcolati, ovviamente, i 46 giorni di sospensione feriale), che succede?? Correggetemi, se sbaglio.
Opera di diritto l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, a mente dell'art. 630 c.p.c., MA non può essere rilevata d'ufficio; deve, invero, essere eccepita da controparte in sede di vendita dei beni pignorati. In caso contrario, lo sforamento dei termini viene automaticamete sanato e la vendita è pienamente valida, anche se il debitore pignorato dovesse, ex post, rilevare questo difetto procedurale.
Ringraziamenti,
Diego

martedì 13 ottobre 2009

rilascio di ulteriori copie esecutive ex art. 476 cpc

Carissimi carissimi da quanto tempo.
Mi stavo dimenticando dell'esistenza di questo splendido luogo di discussione...quindi...eccomi qui come ai vecchi tempi.
Oggi, quesito di procedura.
L'art. 476 mi consente di proporre ricorso al Presidente del Tribunale per ottenere il rilascio di "ulteriori copie" del titolo in forma esecutiva. Nello specifico, la dottrina è favorevole a concedere tale strumento anche laddove l'esecuzione debba svolgersi simultaneamente in luoghi diversi. Allora, come nel caso di specie, la mia esecuzione si svolge a Milano e decido di avviarla anche in un altra città italiana. Domanda: ai sensi del 476, potrò ottenere una sola copia in più del titolo esecutivo oppure, motivando nel ricorso che voglio svolgere l'esecuzione presso la città di X e la città di Y, potrei ottenere anche due ulteriori copie??? Effettivamente, il 476 è rubricato come "altre copie in forma esecutiva". La dicitura plurale è quindi posta a caso ovvero mi quantifica la pluralità di ulteriore copie richiedibili??
Cordialmente.
Diego

martedì 21 luglio 2009

litispendenza tra precetto e pignoramento

Buondì.
Quesito la cui risposta suppongo aver già appreso, ma condiveder mal non fà.
Controparte promuove un atto di citazione in opposizine a precetto presso il Tribunale X.
L'esecuzione inizia presso la città Y. Quindi controparte promuove ricorso in opposizione all'esecuzione presso il Tribunale Y. Il giudice di X, poco avveduto, non si dichiara incompetente non appena viene a conoscenza dell'esistenza di beni presso il comune Y.
In tutto ciò, il Giudice di X sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti di controparte e il Giudice di Y decide di adeguarsi e sospendere pure l'esecuzione presso la città Y.
Io voglio domandare al Giudice di Y l'accertamento della litispendenza e la cancellazione dal ruolo di Y della causa. (Sebbene il comune giusto resti quello di Y).
La litispendenza deve avere identità di parti, petitum e causa petendi.
Il profilo critico potrebbe sorgere per l'identità di causa petendi. Invero, un atto di precetto e un pignoramento potrebbero avere causae petendi verosimilmente differenti. A mio avviso, peraltro, il diritto sostanziale che sta dietro precetto e pignoramento è il medesimo; il pignoramento stesso è un appendice logica del precetto, indi per cui non vedo perchè mi si potrebbe negare la litispendenza. Ho un tribunale di Brindisi che la pensa come me. Voi la pensate come me? Buon caldo.
Diego

martedì 10 marzo 2009

Pignoramento presso istituto di credito - bonifici successivi al pignoramento

Carissimi amici,
prendendo il coraggio a due mani e proseguendo sulla pubblica piazza mediatica la tradizione già inaugurata con il carissimo Diego, inauguro il volto più prettamente tecnico del blog, proponendovi una questione che ritengo di un certo interesse.
Come evincibile dell'epigrafe del post, si verte in tema di procedimento esecutivo presso terzi.
L'ipotesi controversa è quella in cui l'istituto di credito terzo pignorato, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., comunichi:
a) che al momento della notifica del pignoramento non v'era posizione debitoria del terzo verso l'esecutato;
b) che, tuttavia, in un momento successivo sono itervenuti dei bonifici tali da far insorgere un debito nei confronti dell'esecutato.
Come potrete ben immaginare, la quaestio iuris è la seguente: il pignoramento si estende pure alle somme pervenute all'istituto di credito in data successiva al pignoramento?
A mio umile parere, in attesa di vostri lumi e di poter più apiamente riflettere sulla questione, pare potersi propendere - così, di primo acchito - per l'ipotesi positiva e ciò sulla base del rilievo che il pignoramento presso terzi, diversamente dalle altre forme di esecuzione previste dal codice di rito, si fonda sulla dicotomia "pignoramento - dichiarazione ex art. 547 c.p.c.".
Ebbene, tenendo a mente questa dualità di fasi, alla lettura dell'art. 547 c.p.c. non posso fare a meno di notare che il legislatore richiede al terzo di dichiarare "di quali somme è debitore" e non, viceversa, "di quali somme era debitore al momento del pignoramento".
Il rilievo non mi sembra di poco momento, specie laddove si consideri il chiaro favor creditoris che permea la giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione.
Tale indizio, unitamente alla considerazione che il terzo, divenendo custode ex art. 546 c.p.c., riveste il ruolo di vero e proprio ausiliare del giudice (ex art. 65 c.p.c.), mi porta a pensare che - in un'ottica di interpretazione sistematica - gli incrementi del credito pignorato successivi all'atto di pignoramento presso terzi siano anch'essi sottoposti a pignoramento.
Sperando sia apprezzata la mia buona volontà ed augurandomi di non aver scritto - nella fretta di sottoporvi la questione - qualche scemenza, resto in attesa di vostri lumi.

D.