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lunedì 2 agosto 2010

Eccezione di inadempimento dell'Avvocato nei confronti del proprio assistito

Carissimi amici,
per chi di Voi non ha ancora assaggiato le vacanze, ho pronta una nuova questione.
L'art. 1460 c.c. stabilisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere.
Ciò premesso, poniamo il seguente caso: lo studio legale Tizio & Mevio ha svolto un'attività di assistenza nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale a favore della società Alfa. Nello specifico, si è trattato di un'attività di registrazione di marchi/brevetti (si badi: lo studio Tizio & Mevio esercita una sorta di "custodia" sull'originale della registrazione cartacea, nell'interesse della società Alfa. Ogni X anni, infatti, lo studio Tizio & Mevio è solito rinnovare il marchio/brevetto per conto di Alfa, ripresentando alle autorità competenti l'originale). Nel corso di tale rapporto, Alfa interrompe i pagamenti per l'attività svolta in suo favore dallo studio Tizio & Mevio. Lo studio Tizio & Mevio ha sicuramente, previa liquidazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, la possibilità di ricorrere per ottenere un decreto ingiuntivo a danni di Alfa. Tuttavia, è prossima la data di rinnovo del deposito dei marchi/brevetti della società Alfa.
Può lo studio Tizio & Mevio optare per un'eccezione di inadempimento ai danni di Alfa e "minacciarla" che, stante il mancato pagamento degli onorari e diritti maturati per l'attività svolta nel suo interesse, non provvederà a rinnovare i marchi/brevetti?
Apparentemente la risposta potrebbe essere affermativa. Duplici sono i dubbi. 1) Esistono delle verosimili implicazioni deontologiche che escludono tale soluzione? 2) Se Alfa domanda la restituzione degli originali dei marchi/brevetti, potrà lo studio Tizio & Mevio trattenerli presso di sè?
Grazie!
Diego

martedì 27 luglio 2010

Istanza di liquidazione degli onorari al Consiglio dell'Ordine.

Carissimi Colleghi,
mi trovo a dover depositare un ricorso per decreto ingiuntivo contro un mio ex cliente. Scopro per vie traverse che, al fine di agire per il recupero di un credito derivante da onorari professionali, deve preventivamente depositarsi l'istanza di liquidazione degli onorari al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Io non ho ancora avuto il piacere di studiare la materia deontologica. Mi confermate tale condizione di procedibilità?
Grazie
Diego