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martedì 6 luglio 2010

Istanza di fallimento e mancato deposito dei bilanci d'esercizio

Carissimi Colleghi,
sarò immediato:
mi trovo ad aver predisposto un'istanza di fallimento a danno della società debitrice Beta.
I presupposti che allego, però, non mi convincono definitivamente.
In particolare, posso dimostrare:
1) Inadepimento: Beta è debitrice di Alfa, mia cliente, da almeno due anni e, a seguito di notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai pagato neppure un acconto;
2) 1° Fatto esteriore: Beta risulta negli ultimi mesi "sconosciuta" a seguito di una notifica postale di raccomandata AR da me inviata. (integra a ben vedere una potenziale assenza/irreperibilità ex art. 7 L. Fall.);
3) 2° Fatto esteriore: l'ultimo bilancio d'esercizio depositato da Beta risale al 31 dic. 2007.
Il mio quesito in tal sede inerisce proprio il punto 3).
A Vostro avviso, il mancato deposito dei bilanci negli ultimi due anni di bilancio (posto che il 2009 può non esser ancora disponibile ma sicuramente il 2008 dovrebbe esserlo), quanto può essere un indicatore valido dello stato di insolvenza di Beta?
Grazie cari
Diego

martedì 29 giugno 2010

conversione di concordato preventivo in fallimento: calcolo interessi

Cari, Vi riporto di seguito l'esito di una ricerchetta che ho fatto questa mattina, nella speranza che possa agevolarVi laddove Vi doveste trovare nel medesimo dubbio.
L'incertezza era la seguente: revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e contestuale dichiarazione di fallimento della società Alfa. Nell'insinuazione al passivo predisposta nell'interesse della creditrice Beta, gli interessi maturano dalle singole scadenze sino alla data di apertura del concordato preventivo ovvero, in quanto revocato, maturano sino alla data di apertura del fallimento?
La risposta è la seguente: la sospensione degli interessi sui crediti chirografari dalla data di presentazione della proposta di concordato preventivo ha luogo anche nei casi di in cui il concordato preventivo venga convertito in fallimento poichè, in base al principio dell'unitarietà dei procedimenti concorsuali consecutivi, gli effetti del primo procedimento continuano a prodursi nel secondo. Tale regola vale, però, solo laddove la revoca del concordato non avvenga per inammissibilità della domanda di concordato perchè, in questo caso, non si verifica una consecuzione di procedure.
E' sempre bello imparare una nuova regola.
Buona giornata e buon lavoro.
Diego

giovedì 24 giugno 2010

interessi in procedura concorsuale

Carissimi,
una questioncina tecnica apparentemente facile ma che mi lascia un dubbioso dubbio...
La società Alfa ottiene decreto ingiuntivo per crediti derivanti da fornitura di merci nei confronti di Beta. Il decreto ingiuntivo, oltre alla somma in sorte capitale, intima a Beta di pagare gli interessi moratori, calcolati ex art. 5 D.Lgs. 231/02, maturati dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo effettivo. Al decreto ingiuntivo viene poi apposta la formula esecutiva. Successivamente, Beta fallisce. Alfa si insinua ovviamente al passivo fallimentare. Come sapete, però, sebbene molti curatori negligentemente non se ne accorgano, l'art. 1 del D.Lgs. 231/02 eslcude espressamente l'applicazione degli interessi moratori per transazioni commerciali alle procedure concorsuali. E' quindi corretto applicare il più basso tasso legale. Dubbio è il seguente: il tasso legale decorre dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, ovvero decorre dall'emissione del decreto ingiuntivo, oppure ancora dal momento in cui il decreto è divenuto titolo esecutivo con l'apposizione della formula esecutiva e, sino a queste date, invece, si applica correttamente il tasso più elevato ex D.Lgs. 231/02??
Infinite grazie.
diego