Buondì.
Quesito la cui risposta suppongo aver già appreso, ma condiveder mal non fà.
Controparte promuove un atto di citazione in opposizine a precetto presso il Tribunale X.
L'esecuzione inizia presso la città Y. Quindi controparte promuove ricorso in opposizione all'esecuzione presso il Tribunale Y. Il giudice di X, poco avveduto, non si dichiara incompetente non appena viene a conoscenza dell'esistenza di beni presso il comune Y.
In tutto ciò, il Giudice di X sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti di controparte e il Giudice di Y decide di adeguarsi e sospendere pure l'esecuzione presso la città Y.
Io voglio domandare al Giudice di Y l'accertamento della litispendenza e la cancellazione dal ruolo di Y della causa. (Sebbene il comune giusto resti quello di Y).
La litispendenza deve avere identità di parti, petitum e causa petendi.
Il profilo critico potrebbe sorgere per l'identità di causa petendi. Invero, un atto di precetto e un pignoramento potrebbero avere causae petendi verosimilmente differenti. A mio avviso, peraltro, il diritto sostanziale che sta dietro precetto e pignoramento è il medesimo; il pignoramento stesso è un appendice logica del precetto, indi per cui non vedo perchè mi si potrebbe negare la litispendenza. Ho un tribunale di Brindisi che la pensa come me. Voi la pensate come me? Buon caldo.
Diego
martedì 21 luglio 2009
litispendenza tra precetto e pignoramento
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venerdì 26 giugno 2009
la validità del titolo esecutivo ex art. 474 cpc, datato anteriormente al 1 marzo 2006
Carissimi Buongiorno di nuovo,
con la presente non postulo alcuna domanda ma semplicemente lancio un sasso nello stagno.
A suo tempo, notificai un atto di precetto con trascrizione integrale in seno ad esso di una scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474, comma terzo, cpc.
Controparte mi contesta che la scrittura privata autenticata non è valido titolo perchè recante una data di sottoscrizione anteriore al 1° marzo 2006, data in cui è entrata in vigore la novella dell'art. 474 cpc. Prima infatti, la scrittura privata autenticata non costituiva titolo esecutivo.
Ovviamente fu una mia svista; se avessi notato questa particolarità, mai mi sarei applicato ad avviare un'esecuzione con tali presupposti. Ma ora le jeux soin fait e quindi giochiamo.
Vero è che tempus regit actum e che la retroattività di una novella opera solo, tendenzialmente, nei confronti di profili sostanziali e mai processuali. Il caso di specie, è chiaro, non presenta novità di carattere sostanziale ma solo processuale.
E' anche vero, però, che per dogmi non si va da nessuna parte e il diritto, prima di tutto, è fatto. Allora provo a capire la ratio del tempu regit actum non estensibile ad un profilo procedurale. Mi rispondo che si deve onorare il principio di tutela dell'affidamento. Nel senso che se io oggi sottoscrivo un documento, faccio affidamento sugli effetti giuridici che, ad oggi, la mia sottoscrizione può comportare. Sarebbe scorretto che, domani, fosse inserito un nuovo strumento giuridico produttivo di effetti sfavoreli che io non potevo conoscere - perche non esistevano - al momento della mia sottoscrizione. FINO A QUI, il principio di affidamento gira bene e il tempus regit actum per le norme processuali pure.
MA, considerando il caso di specie, mi domando: quali sono gli effetti negativi che la novella del 474,2° produce alle parti???? Risposta: nessuno. Il solo effetto della riforma è un agevolazione in termini di accelerazione della tutela delle ragioni del creditore. Anche senza riforma, infatti, il creditore ex art. 642 c.p.c. avrebbe potuto avviare una tutela monitoria ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ma con tempi relativamente più lunghi.
Mi pare quindi che annoverare la scrittura privata autenticata nella categoria dei titoli esecutivi, in verità comporti uno snellimento burocratico, un rispettoso adempimento del principio di economia processuale. Non cambiano, viceversa, i rapporti sostanziali tra le parti.
Potete essere d'accordo?
un abbraccio
diego
con la presente non postulo alcuna domanda ma semplicemente lancio un sasso nello stagno.
A suo tempo, notificai un atto di precetto con trascrizione integrale in seno ad esso di una scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474, comma terzo, cpc.
Controparte mi contesta che la scrittura privata autenticata non è valido titolo perchè recante una data di sottoscrizione anteriore al 1° marzo 2006, data in cui è entrata in vigore la novella dell'art. 474 cpc. Prima infatti, la scrittura privata autenticata non costituiva titolo esecutivo.
Ovviamente fu una mia svista; se avessi notato questa particolarità, mai mi sarei applicato ad avviare un'esecuzione con tali presupposti. Ma ora le jeux soin fait e quindi giochiamo.
Vero è che tempus regit actum e che la retroattività di una novella opera solo, tendenzialmente, nei confronti di profili sostanziali e mai processuali. Il caso di specie, è chiaro, non presenta novità di carattere sostanziale ma solo processuale.
E' anche vero, però, che per dogmi non si va da nessuna parte e il diritto, prima di tutto, è fatto. Allora provo a capire la ratio del tempu regit actum non estensibile ad un profilo procedurale. Mi rispondo che si deve onorare il principio di tutela dell'affidamento. Nel senso che se io oggi sottoscrivo un documento, faccio affidamento sugli effetti giuridici che, ad oggi, la mia sottoscrizione può comportare. Sarebbe scorretto che, domani, fosse inserito un nuovo strumento giuridico produttivo di effetti sfavoreli che io non potevo conoscere - perche non esistevano - al momento della mia sottoscrizione. FINO A QUI, il principio di affidamento gira bene e il tempus regit actum per le norme processuali pure.
MA, considerando il caso di specie, mi domando: quali sono gli effetti negativi che la novella del 474,2° produce alle parti???? Risposta: nessuno. Il solo effetto della riforma è un agevolazione in termini di accelerazione della tutela delle ragioni del creditore. Anche senza riforma, infatti, il creditore ex art. 642 c.p.c. avrebbe potuto avviare una tutela monitoria ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ma con tempi relativamente più lunghi.
Mi pare quindi che annoverare la scrittura privata autenticata nella categoria dei titoli esecutivi, in verità comporti uno snellimento burocratico, un rispettoso adempimento del principio di economia processuale. Non cambiano, viceversa, i rapporti sostanziali tra le parti.
Potete essere d'accordo?
un abbraccio
diego
ambito applicativo del d.lgs. 231/2002
Carissimi buongiorno!
sebbene oramai i miei interventi si esauriscano in un monologo interiore, persisto con tenacia nella mia inutile attività virtual epistolare!!!
La domanda oggi consiste in un tecnicismo che mi crea un piccolo dubbio interpretativo.
Controparte mi contesta che, per svista in effetti, ho applicato gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 su delle somme dovute a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda. Segnatamente, contestano l'inapplicabilità di tale tasso alla materia locatizia e all'affitto di azienda in generale.
Posto che l'art. 2 del D.lgs. in esame definisce "transazione commerciale" il contratto con cui due imprenditori prevedano la consegna di una merce o la prestazione di un servizio, mi chiedo perchè l'affitto d'azienda non possa considerarsi un servizio. E più ci penso, più mi convinco che la mia svista nell'atto di precetto, in realtà è corretta. Vi invito a dimostrarmi, pertanto, che un affitto di azienda (è una struttura alberghiera) non rappresenta una prestazione di servizi.
Un bacio.
Diego
sebbene oramai i miei interventi si esauriscano in un monologo interiore, persisto con tenacia nella mia inutile attività virtual epistolare!!!
La domanda oggi consiste in un tecnicismo che mi crea un piccolo dubbio interpretativo.
Controparte mi contesta che, per svista in effetti, ho applicato gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 su delle somme dovute a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda. Segnatamente, contestano l'inapplicabilità di tale tasso alla materia locatizia e all'affitto di azienda in generale.
Posto che l'art. 2 del D.lgs. in esame definisce "transazione commerciale" il contratto con cui due imprenditori prevedano la consegna di una merce o la prestazione di un servizio, mi chiedo perchè l'affitto d'azienda non possa considerarsi un servizio. E più ci penso, più mi convinco che la mia svista nell'atto di precetto, in realtà è corretta. Vi invito a dimostrarmi, pertanto, che un affitto di azienda (è una struttura alberghiera) non rappresenta una prestazione di servizi.
Un bacio.
Diego
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giovedì 28 maggio 2009
cessione di un credito per prestazione mai eseguita
Carissimi, a Voi quanto segue.
Alfa cede a Beta un credito derivante da prestazioni dedotte in un contratto di appalto con Gamma.
Beta, cessionario, fa valere il proprio diritto di credito nei confronti di Gamma che, solo un mese dopo aver stipulato il contratto di appalto, già offriva la propria dichiarazione di scienza circa l'avvenuta cessione del credito.
Quindi, abbiamo una valida cessione del credito; una valida pretesa del cessionario; una valida accettazione del debitore ceduto solo un mese dopo la stipula del contratto di appalto con il cedente. Fino a qui ok.
Alfa tuttavia non eseguirà mai nemmeno una delle prestazioni individuate nel contratto di appalto a favore di Gamma.
Abbiamo quindi un diritto ad una controprestazione monetaria che difetta però della prestazione.
Ciò detto, vediamo che art. 1263 afferma che con la cessione del credito si trasferiscono anche gli accessori, quindi si trasferisce la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò è confermato da innumerevole giurisprudenza. Esiste tuttavia un limite inderogabile. Non possono sollevarsi eccezioni relative a fatti successivi alla cessione stessa. Nel nostro caso è un gran problema, perchè la cessione è intervenuta appena un mese dopo la stipula dell'appalto. indi per cui risulta difficile trovare anche solo un eccezione relativa alla prestazione che, verosimilmente, non era ancora stata effettuata. Tale regola mi preclude quindi la possibilità di muovere un'eccezione di inadempimento, secondo me almeno. Viceversa, resterebbe ferma la possibilità di avanzare un'eccezione di risoluzione per inadempimento in quanto, ex 1458, la risoluzione ha effetto ex tunc e, quindi, non è soggetta al limite temporale suindicato. Ciò è confermato da una sola Cass. 25 marzo 1999 n. 2821. Quindi io mi domando... muovere un eccezione di inadempimento ex 1460 contro il cessionario relativamente alla mancata prestazione da parte del ceduto a mio favore, sarebbe stato un bel colpo perche sarebbe caduto subito il diritto alla controprestazione monetaria del cessionario. Però mi pare sia un'eccezione non promuovibile perchè relativa a fatti posteriori alla cessione. Al contrario, avrebbe senso muovere un art. 1453 contro il cessionario???? Considerate postilla: il contratto prevedeva la modalità di risoluzione mediante lettera da inviarsi all'appaltatore, ma noi appaltanti mai gliela abbiamo inviata. semplicemente abbiamo incaricato altri appaltatori, come infatti ci consentiva liberamente il contratto. grazie infinite..
Alfa cede a Beta un credito derivante da prestazioni dedotte in un contratto di appalto con Gamma.
Beta, cessionario, fa valere il proprio diritto di credito nei confronti di Gamma che, solo un mese dopo aver stipulato il contratto di appalto, già offriva la propria dichiarazione di scienza circa l'avvenuta cessione del credito.
Quindi, abbiamo una valida cessione del credito; una valida pretesa del cessionario; una valida accettazione del debitore ceduto solo un mese dopo la stipula del contratto di appalto con il cedente. Fino a qui ok.
Alfa tuttavia non eseguirà mai nemmeno una delle prestazioni individuate nel contratto di appalto a favore di Gamma.
Abbiamo quindi un diritto ad una controprestazione monetaria che difetta però della prestazione.
Ciò detto, vediamo che art. 1263 afferma che con la cessione del credito si trasferiscono anche gli accessori, quindi si trasferisce la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò è confermato da innumerevole giurisprudenza. Esiste tuttavia un limite inderogabile. Non possono sollevarsi eccezioni relative a fatti successivi alla cessione stessa. Nel nostro caso è un gran problema, perchè la cessione è intervenuta appena un mese dopo la stipula dell'appalto. indi per cui risulta difficile trovare anche solo un eccezione relativa alla prestazione che, verosimilmente, non era ancora stata effettuata. Tale regola mi preclude quindi la possibilità di muovere un'eccezione di inadempimento, secondo me almeno. Viceversa, resterebbe ferma la possibilità di avanzare un'eccezione di risoluzione per inadempimento in quanto, ex 1458, la risoluzione ha effetto ex tunc e, quindi, non è soggetta al limite temporale suindicato. Ciò è confermato da una sola Cass. 25 marzo 1999 n. 2821. Quindi io mi domando... muovere un eccezione di inadempimento ex 1460 contro il cessionario relativamente alla mancata prestazione da parte del ceduto a mio favore, sarebbe stato un bel colpo perche sarebbe caduto subito il diritto alla controprestazione monetaria del cessionario. Però mi pare sia un'eccezione non promuovibile perchè relativa a fatti posteriori alla cessione. Al contrario, avrebbe senso muovere un art. 1453 contro il cessionario???? Considerate postilla: il contratto prevedeva la modalità di risoluzione mediante lettera da inviarsi all'appaltatore, ma noi appaltanti mai gliela abbiamo inviata. semplicemente abbiamo incaricato altri appaltatori, come infatti ci consentiva liberamente il contratto. grazie infinite..
giovedì 14 maggio 2009
tempus regit actum e art. 474,2°, 2) cpc
Carissimi dopo una vacatio giustificata dall'ingestibile mole di lavoro, torno con un quesito di non pronta soluzione.
Ho fatto un precetto con trascrizione integrale in seno ad esso del titolo esecutivo ex art. 474 comma secondo, n. 2, cpc.
Controparte mi fa un atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex. art. 615 cpc lamentando, tra le varie, quanto segue:
la mia scrittura privata autenticata è di novembre 2005. Controparte osserva che la riforma del 474cpc è entrata in vigore il 1°marzo 06. Indi per cui, essendo la norma di natura sostanziale e non processuale, non v'è alcuna efficacia retroattiva. Io sostengo, viceversa, che militi il principio tempus regit actum del diritto processuale e, pertanto, si applichino le norme vigenti nel momento in cui decido di promuovere l'esecuzione forzata.
Dottrina divisa in merito. SUggerimenti???
Cordialità
Diego
Ho fatto un precetto con trascrizione integrale in seno ad esso del titolo esecutivo ex art. 474 comma secondo, n. 2, cpc.
Controparte mi fa un atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex. art. 615 cpc lamentando, tra le varie, quanto segue:
la mia scrittura privata autenticata è di novembre 2005. Controparte osserva che la riforma del 474cpc è entrata in vigore il 1°marzo 06. Indi per cui, essendo la norma di natura sostanziale e non processuale, non v'è alcuna efficacia retroattiva. Io sostengo, viceversa, che militi il principio tempus regit actum del diritto processuale e, pertanto, si applichino le norme vigenti nel momento in cui decido di promuovere l'esecuzione forzata.
Dottrina divisa in merito. SUggerimenti???
Cordialità
Diego
martedì 14 aprile 2009
le conclusioni di merito nel ricorso per sequestro conservativo
Cari colleghi buongiorno,
innanzitutto mi scuso per il ritardo nel riscontrarvi e prometto di fornire le delucidazioni richieste in merito al sequestro penale non più tardi di questa sera.
Nel frattempo, metto sul piatto un nuovo dubbio relativo alla necessità di anticipare le conclusioni del merito nel ricorso per sequestro conservativo.
Sto scrivendo una memoria in qualità di resistente e noto che diversa giurisprudenza rimarca la necessità di dichiarare già nel ricorso per sequestro conservativo le conclusioni del merito. Ora, mi domando cosa significhi concretamente tale principio. Nello specifico, infatti, il ricorrente si limita ad accennare alla strumentalità del ricorso rispetto alla sua azione futura ordinaria. Il quesito è pertanto il seguente: Può il ricorrente limitarsi ad accennare che il ricorso si pone come ancillare rispetto ad un'azione scontata ordinaria, ovvero, seguendo pedissequamente il dettato giurisprudenziale, forse con interpretazione un pò estensiva, bisogna credere che il ricorrente è tenuto a formulare, parola per parola, quelle che saranno le conclusioni dell'azione ordinaria'?? Nel caso concreto, infatti, il petitum e la causa petendi sono chiaramente le stesse sia nel ricorso che nella futura eventuale e scontata azione ordinaria. Vengono pertanto già esplicate nella narrativa del ricorso.
La scelta tra le due ipotesi è di non poco conto. Si consideri infatti che la mancata definizione delle conclusioni del merito è considerata quasi all'unanimità causa di nullità per difetto di forma. I più moderati, in dottrina, la considerano comunque quale irregolarità sanabile tranquillamente con un integrazione allo stesso ricorso..
saluti!
innanzitutto mi scuso per il ritardo nel riscontrarvi e prometto di fornire le delucidazioni richieste in merito al sequestro penale non più tardi di questa sera.
Nel frattempo, metto sul piatto un nuovo dubbio relativo alla necessità di anticipare le conclusioni del merito nel ricorso per sequestro conservativo.
Sto scrivendo una memoria in qualità di resistente e noto che diversa giurisprudenza rimarca la necessità di dichiarare già nel ricorso per sequestro conservativo le conclusioni del merito. Ora, mi domando cosa significhi concretamente tale principio. Nello specifico, infatti, il ricorrente si limita ad accennare alla strumentalità del ricorso rispetto alla sua azione futura ordinaria. Il quesito è pertanto il seguente: Può il ricorrente limitarsi ad accennare che il ricorso si pone come ancillare rispetto ad un'azione scontata ordinaria, ovvero, seguendo pedissequamente il dettato giurisprudenziale, forse con interpretazione un pò estensiva, bisogna credere che il ricorrente è tenuto a formulare, parola per parola, quelle che saranno le conclusioni dell'azione ordinaria'?? Nel caso concreto, infatti, il petitum e la causa petendi sono chiaramente le stesse sia nel ricorso che nella futura eventuale e scontata azione ordinaria. Vengono pertanto già esplicate nella narrativa del ricorso.
La scelta tra le due ipotesi è di non poco conto. Si consideri infatti che la mancata definizione delle conclusioni del merito è considerata quasi all'unanimità causa di nullità per difetto di forma. I più moderati, in dottrina, la considerano comunque quale irregolarità sanabile tranquillamente con un integrazione allo stesso ricorso..
saluti!
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lunedì 6 aprile 2009
iscrizione di ipoteca su beni sequestrati con procedimento penale in corso
Egregi buonasera!
il mio titolo è eloquente e sarò breve nella delucidazione della nuova quaestio iuris..
Ammetto la mia estraneità alla materia penalistica. Ciò detto, il Tribunale penale, a seguito dell'emissione di mio d.i., ha disposto sequestro preventivo ex artt. 321 c.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p., di quote societarie e, successivamente, dell'intera azienda del debitore. Io creditore posso iscrivere ipoteca su un bene sequestrato?? E come mi dovrei muovere con l'eventuale precetto?? Lo notifico o non ha senso??? Grazie mille!
il mio titolo è eloquente e sarò breve nella delucidazione della nuova quaestio iuris..
Ammetto la mia estraneità alla materia penalistica. Ciò detto, il Tribunale penale, a seguito dell'emissione di mio d.i., ha disposto sequestro preventivo ex artt. 321 c.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p., di quote societarie e, successivamente, dell'intera azienda del debitore. Io creditore posso iscrivere ipoteca su un bene sequestrato?? E come mi dovrei muovere con l'eventuale precetto?? Lo notifico o non ha senso??? Grazie mille!
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