Carissimi, a Voi quanto segue.
Alfa cede a Beta un credito derivante da prestazioni dedotte in un contratto di appalto con Gamma.
Beta, cessionario, fa valere il proprio diritto di credito nei confronti di Gamma che, solo un mese dopo aver stipulato il contratto di appalto, già offriva la propria dichiarazione di scienza circa l'avvenuta cessione del credito.
Quindi, abbiamo una valida cessione del credito; una valida pretesa del cessionario; una valida accettazione del debitore ceduto solo un mese dopo la stipula del contratto di appalto con il cedente. Fino a qui ok.
Alfa tuttavia non eseguirà mai nemmeno una delle prestazioni individuate nel contratto di appalto a favore di Gamma.
Abbiamo quindi un diritto ad una controprestazione monetaria che difetta però della prestazione.
Ciò detto, vediamo che art. 1263 afferma che con la cessione del credito si trasferiscono anche gli accessori, quindi si trasferisce la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò è confermato da innumerevole giurisprudenza. Esiste tuttavia un limite inderogabile. Non possono sollevarsi eccezioni relative a fatti successivi alla cessione stessa. Nel nostro caso è un gran problema, perchè la cessione è intervenuta appena un mese dopo la stipula dell'appalto. indi per cui risulta difficile trovare anche solo un eccezione relativa alla prestazione che, verosimilmente, non era ancora stata effettuata. Tale regola mi preclude quindi la possibilità di muovere un'eccezione di inadempimento, secondo me almeno. Viceversa, resterebbe ferma la possibilità di avanzare un'eccezione di risoluzione per inadempimento in quanto, ex 1458, la risoluzione ha effetto ex tunc e, quindi, non è soggetta al limite temporale suindicato. Ciò è confermato da una sola Cass. 25 marzo 1999 n. 2821. Quindi io mi domando... muovere un eccezione di inadempimento ex 1460 contro il cessionario relativamente alla mancata prestazione da parte del ceduto a mio favore, sarebbe stato un bel colpo perche sarebbe caduto subito il diritto alla controprestazione monetaria del cessionario. Però mi pare sia un'eccezione non promuovibile perchè relativa a fatti posteriori alla cessione. Al contrario, avrebbe senso muovere un art. 1453 contro il cessionario???? Considerate postilla: il contratto prevedeva la modalità di risoluzione mediante lettera da inviarsi all'appaltatore, ma noi appaltanti mai gliela abbiamo inviata. semplicemente abbiamo incaricato altri appaltatori, come infatti ci consentiva liberamente il contratto. grazie infinite..
giovedì 28 maggio 2009
giovedì 14 maggio 2009
tempus regit actum e art. 474,2°, 2) cpc
Carissimi dopo una vacatio giustificata dall'ingestibile mole di lavoro, torno con un quesito di non pronta soluzione.
Ho fatto un precetto con trascrizione integrale in seno ad esso del titolo esecutivo ex art. 474 comma secondo, n. 2, cpc.
Controparte mi fa un atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex. art. 615 cpc lamentando, tra le varie, quanto segue:
la mia scrittura privata autenticata è di novembre 2005. Controparte osserva che la riforma del 474cpc è entrata in vigore il 1°marzo 06. Indi per cui, essendo la norma di natura sostanziale e non processuale, non v'è alcuna efficacia retroattiva. Io sostengo, viceversa, che militi il principio tempus regit actum del diritto processuale e, pertanto, si applichino le norme vigenti nel momento in cui decido di promuovere l'esecuzione forzata.
Dottrina divisa in merito. SUggerimenti???
Cordialità
Diego
Ho fatto un precetto con trascrizione integrale in seno ad esso del titolo esecutivo ex art. 474 comma secondo, n. 2, cpc.
Controparte mi fa un atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex. art. 615 cpc lamentando, tra le varie, quanto segue:
la mia scrittura privata autenticata è di novembre 2005. Controparte osserva che la riforma del 474cpc è entrata in vigore il 1°marzo 06. Indi per cui, essendo la norma di natura sostanziale e non processuale, non v'è alcuna efficacia retroattiva. Io sostengo, viceversa, che militi il principio tempus regit actum del diritto processuale e, pertanto, si applichino le norme vigenti nel momento in cui decido di promuovere l'esecuzione forzata.
Dottrina divisa in merito. SUggerimenti???
Cordialità
Diego
martedì 14 aprile 2009
le conclusioni di merito nel ricorso per sequestro conservativo
Cari colleghi buongiorno,
innanzitutto mi scuso per il ritardo nel riscontrarvi e prometto di fornire le delucidazioni richieste in merito al sequestro penale non più tardi di questa sera.
Nel frattempo, metto sul piatto un nuovo dubbio relativo alla necessità di anticipare le conclusioni del merito nel ricorso per sequestro conservativo.
Sto scrivendo una memoria in qualità di resistente e noto che diversa giurisprudenza rimarca la necessità di dichiarare già nel ricorso per sequestro conservativo le conclusioni del merito. Ora, mi domando cosa significhi concretamente tale principio. Nello specifico, infatti, il ricorrente si limita ad accennare alla strumentalità del ricorso rispetto alla sua azione futura ordinaria. Il quesito è pertanto il seguente: Può il ricorrente limitarsi ad accennare che il ricorso si pone come ancillare rispetto ad un'azione scontata ordinaria, ovvero, seguendo pedissequamente il dettato giurisprudenziale, forse con interpretazione un pò estensiva, bisogna credere che il ricorrente è tenuto a formulare, parola per parola, quelle che saranno le conclusioni dell'azione ordinaria'?? Nel caso concreto, infatti, il petitum e la causa petendi sono chiaramente le stesse sia nel ricorso che nella futura eventuale e scontata azione ordinaria. Vengono pertanto già esplicate nella narrativa del ricorso.
La scelta tra le due ipotesi è di non poco conto. Si consideri infatti che la mancata definizione delle conclusioni del merito è considerata quasi all'unanimità causa di nullità per difetto di forma. I più moderati, in dottrina, la considerano comunque quale irregolarità sanabile tranquillamente con un integrazione allo stesso ricorso..
saluti!
innanzitutto mi scuso per il ritardo nel riscontrarvi e prometto di fornire le delucidazioni richieste in merito al sequestro penale non più tardi di questa sera.
Nel frattempo, metto sul piatto un nuovo dubbio relativo alla necessità di anticipare le conclusioni del merito nel ricorso per sequestro conservativo.
Sto scrivendo una memoria in qualità di resistente e noto che diversa giurisprudenza rimarca la necessità di dichiarare già nel ricorso per sequestro conservativo le conclusioni del merito. Ora, mi domando cosa significhi concretamente tale principio. Nello specifico, infatti, il ricorrente si limita ad accennare alla strumentalità del ricorso rispetto alla sua azione futura ordinaria. Il quesito è pertanto il seguente: Può il ricorrente limitarsi ad accennare che il ricorso si pone come ancillare rispetto ad un'azione scontata ordinaria, ovvero, seguendo pedissequamente il dettato giurisprudenziale, forse con interpretazione un pò estensiva, bisogna credere che il ricorrente è tenuto a formulare, parola per parola, quelle che saranno le conclusioni dell'azione ordinaria'?? Nel caso concreto, infatti, il petitum e la causa petendi sono chiaramente le stesse sia nel ricorso che nella futura eventuale e scontata azione ordinaria. Vengono pertanto già esplicate nella narrativa del ricorso.
La scelta tra le due ipotesi è di non poco conto. Si consideri infatti che la mancata definizione delle conclusioni del merito è considerata quasi all'unanimità causa di nullità per difetto di forma. I più moderati, in dottrina, la considerano comunque quale irregolarità sanabile tranquillamente con un integrazione allo stesso ricorso..
saluti!
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lunedì 6 aprile 2009
iscrizione di ipoteca su beni sequestrati con procedimento penale in corso
Egregi buonasera!
il mio titolo è eloquente e sarò breve nella delucidazione della nuova quaestio iuris..
Ammetto la mia estraneità alla materia penalistica. Ciò detto, il Tribunale penale, a seguito dell'emissione di mio d.i., ha disposto sequestro preventivo ex artt. 321 c.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p., di quote societarie e, successivamente, dell'intera azienda del debitore. Io creditore posso iscrivere ipoteca su un bene sequestrato?? E come mi dovrei muovere con l'eventuale precetto?? Lo notifico o non ha senso??? Grazie mille!
il mio titolo è eloquente e sarò breve nella delucidazione della nuova quaestio iuris..
Ammetto la mia estraneità alla materia penalistica. Ciò detto, il Tribunale penale, a seguito dell'emissione di mio d.i., ha disposto sequestro preventivo ex artt. 321 c.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p., di quote societarie e, successivamente, dell'intera azienda del debitore. Io creditore posso iscrivere ipoteca su un bene sequestrato?? E come mi dovrei muovere con l'eventuale precetto?? Lo notifico o non ha senso??? Grazie mille!
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mercoledì 1 aprile 2009
procura speciale alle liti e domiciliazione
Carissimi buonasera!
Oggi ho una questione poco affascinante ma peculiare. Ipotizziamo che io abbia una procura ad litem dove è in delega l'avv. Tizio che si domicilia a Milano. Per contingenze varie, sorge la necessità di procedere il giudizio presso un avv. corrispondente, in altra città. L'avv. Tizio ha la possibilità di eleggere ulteriormente il domicilio, anche se non previsto esplicitamente in procura ovvero è fondamentale far sottoscrivere al cliente una nuova procura ove si dia atto della domiciliazione in altra nuova città?
Cordialità
Diego
Oggi ho una questione poco affascinante ma peculiare. Ipotizziamo che io abbia una procura ad litem dove è in delega l'avv. Tizio che si domicilia a Milano. Per contingenze varie, sorge la necessità di procedere il giudizio presso un avv. corrispondente, in altra città. L'avv. Tizio ha la possibilità di eleggere ulteriormente il domicilio, anche se non previsto esplicitamente in procura ovvero è fondamentale far sottoscrivere al cliente una nuova procura ove si dia atto della domiciliazione in altra nuova città?
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mercoledì 25 marzo 2009
Nomina degli arbitri nel silenzio della clausola arbitrale
Carissimi, nuova quaestio iuris...
Tizio, imprenditore individuale, stipula con la Società X una contratto di appalto. Nel contratto compare la solita, dannatissima, clausola arbitrale.
Naturalmente la Società X non paga quanto dovuto a Tizio.
Tizio, pertanto, intende adire le vie di giustizia. La presenza della clausola arbitrale preclude il ricorso alle vie monitore e, pertanto, il buon D. si appresta a redigere l'atto di nomina dell'arbitro. Giunge quindi all'esame della venefica clausola arbitrale, la quale si presenta del seguente tenore: "Tutte le controversie concernenti l'esecuzione, interpretazione...etc...del presente contratto, andranno decise da tre arbitri, nominati ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., gli arbitri decideranno.....".
Ecco il nodo: se consulto il codice di rito noto che l'art. 810 c.p.c. esordisce con "quando a norma della convenzione di arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti...etc". Nella mia clausola, tuttavia, tale volontà non risulta esplicitata. Osservando l'art. 809 c.p.c. noto che il codice pone dei rimedi allorquando la clausola non preveda il numero degli arbitri o li preveda in numero pari. Quid iuris quando prevede il numero ma non il modo in cui nominarli? E soprattutto...siamo veramente sicuri che la clausola non preveda le modalità di nomina o posso desumerle comunque?
Applicherò analogicamente l'art. 809 c.p.c. (il presidente del Tribunale nomina tutti gli arbitri) o sosterrò un generale principio di nomina personale degli arbitri sulla scorta del fatto che non avrebbe senso, per due soggetti che intendono sottrarsi al giudice naturale, dover ricorrere alla nomina presidenziale se non nei casi espressamente stabiliti? O ancora interpreterò la clausola nel senso che le parti hanno inteso riferirsi al procedimento di nomina per eccellenza, ossia quello descritto all'art. 810 c.p.c., sotto la rubrica legis "Nomina degli arbitri?"
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giovedì 19 marzo 2009
contratto di opzione di rivendita di azioni non quotate
Egregi colleghi buonasera.
La questione su cui oggi mi sto scervellando è particolarmente piacevole e si offre a molteplici interpretazioni. Allora, un bel giorno Tizio, amministratore della Società Beta, vende alla Società X un tot. di azioni della società beta. Tizio, nello specifico, vende un diritto di opzione di rivendita delle stesse, da esercitarsi entro un periodo prefissato (opzione americana), ad un prezzo strike prestabilito di 2mln e rotti €. L'opzione di rivendita è da esercitarsi solo nei confronti di Tizio stess. Nel frattempo, tuttavia, si verifica una drastica riduzione del capitale sociale della società Beta (una riduzione dell'85% del capitale sociale). La Società X, entro la data prefissata, esercita il proprio diritto e fa una put option a Tizio al prezzo prefissato che è del 10% più alto del prezzo di acquisto originario.
Problema: Tizio, dopo la riduzione, ha un valore insignificante di azioni in mano, mentre la Società x gli chiede il valore originario delle azioni comprate quando ancora il capitale era intatto, maggiorato del 10%.
Ne deriva che Tizio non vuole assolutamente pagare.
Problema: può una drastica riduzione del capitale sociale interferire sul quantum prefissato in un contratto di opzione di rivendita di azioni????
Ho già appurato che, per quanto verosimile, il tasso del 10% non rientra in un tasso di usura.
Ora cerco di percorre la strada dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Sto consultando, a tal fine, gli ultimi tre bilanci per cercare di dimostrare che l'andamento ottimo della società è stato interrotto da un fatto straordinario ed imprevedibile quale la riduzione del capitale sociale. ma barcolla... perchè Tizio è amministratore della società Beta... e quindi dovrebbe essere in grado di prevedere l'andamento della stessa...
Sento che può esserci una soluzione nell'art. 1503c.c. ma ancora sono lontano.
Vi auguro una buona serata,
Diego
La questione su cui oggi mi sto scervellando è particolarmente piacevole e si offre a molteplici interpretazioni. Allora, un bel giorno Tizio, amministratore della Società Beta, vende alla Società X un tot. di azioni della società beta. Tizio, nello specifico, vende un diritto di opzione di rivendita delle stesse, da esercitarsi entro un periodo prefissato (opzione americana), ad un prezzo strike prestabilito di 2mln e rotti €. L'opzione di rivendita è da esercitarsi solo nei confronti di Tizio stess. Nel frattempo, tuttavia, si verifica una drastica riduzione del capitale sociale della società Beta (una riduzione dell'85% del capitale sociale). La Società X, entro la data prefissata, esercita il proprio diritto e fa una put option a Tizio al prezzo prefissato che è del 10% più alto del prezzo di acquisto originario.
Problema: Tizio, dopo la riduzione, ha un valore insignificante di azioni in mano, mentre la Società x gli chiede il valore originario delle azioni comprate quando ancora il capitale era intatto, maggiorato del 10%.
Ne deriva che Tizio non vuole assolutamente pagare.
Problema: può una drastica riduzione del capitale sociale interferire sul quantum prefissato in un contratto di opzione di rivendita di azioni????
Ho già appurato che, per quanto verosimile, il tasso del 10% non rientra in un tasso di usura.
Ora cerco di percorre la strada dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Sto consultando, a tal fine, gli ultimi tre bilanci per cercare di dimostrare che l'andamento ottimo della società è stato interrotto da un fatto straordinario ed imprevedibile quale la riduzione del capitale sociale. ma barcolla... perchè Tizio è amministratore della società Beta... e quindi dovrebbe essere in grado di prevedere l'andamento della stessa...
Sento che può esserci una soluzione nell'art. 1503c.c. ma ancora sono lontano.
Vi auguro una buona serata,
Diego
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