mercoledì 7 luglio 2010

obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di operazioni con Stati "Paradisi Fiscali"

Cari Amici
mi permetto di sintetizzarVi un aggiornamento che ho recepito stamane.
L’art. 1, comma 1 – 3, del DL 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. “DL incentivi”), convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, ha stabilito che i soggetti identificati in Italia come titolari di P. IVA, che intrattengono rapporti commerciali con controparti localizzate in “paradisi fiscali”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate dopo il 1° luglio 2010.
Le black list che individuano i paradisi fiscali sono contenute nel DM 4 maggio 1999, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche e nel DM 21 novembre 2001, emanato ai fini dell’applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere.
Per citarne alcuni, sono considerati paradisi fiscali la Repubblica di San Marino, il Liechtenstein, Malta,Cipro, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, ecc.
L’obbligo di comunicazione investe transazioni quali le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese, gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi ricevute.
Quanto poi alle modalità di comunicazione, le stesse devono inviarsi all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica ovvero direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).
Sperando di esserVi stato utile, Vi auguro una buona giornata.
Diego

martedì 6 luglio 2010

Istanza di fallimento e mancato deposito dei bilanci d'esercizio

Carissimi Colleghi,
sarò immediato:
mi trovo ad aver predisposto un'istanza di fallimento a danno della società debitrice Beta.
I presupposti che allego, però, non mi convincono definitivamente.
In particolare, posso dimostrare:
1) Inadepimento: Beta è debitrice di Alfa, mia cliente, da almeno due anni e, a seguito di notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai pagato neppure un acconto;
2) 1° Fatto esteriore: Beta risulta negli ultimi mesi "sconosciuta" a seguito di una notifica postale di raccomandata AR da me inviata. (integra a ben vedere una potenziale assenza/irreperibilità ex art. 7 L. Fall.);
3) 2° Fatto esteriore: l'ultimo bilancio d'esercizio depositato da Beta risale al 31 dic. 2007.
Il mio quesito in tal sede inerisce proprio il punto 3).
A Vostro avviso, il mancato deposito dei bilanci negli ultimi due anni di bilancio (posto che il 2009 può non esser ancora disponibile ma sicuramente il 2008 dovrebbe esserlo), quanto può essere un indicatore valido dello stato di insolvenza di Beta?
Grazie cari
Diego

lunedì 5 luglio 2010

Parerga e Paralipomena

Mi concedo una pausa dalle discussioni di stretto diritto. Questioni a margine...complementari, come suggerisce il titolo.

Se volete, potete chiamarlo un post metagiuridico. Io, dal canto mio, spero rivesta una qualche utilità in stile psicanalitico freudiano (atteso che sto letteralmente "sclerando").

Mi sono rotto le scatole delle banche!...e scusate il gallicismo.

Chi, come me, si trova a dover formulare 12 opposizioni a decreto ingiuntivo bancario in un solo dannato mese, si rende improvvisamente conto di una verità tanto scioccante quanto ovvia.
In Italia le lobby esistono eccome.
Ne è un esempio lampante la normazione in tema di diritto bancario.
Tanto non bastasse, anche la giurisprudenza sembra prostrarsi di fronde ad un'arroganza che oramai tracima gli argini dei più basilari principi di diritto.

Chi si trova a dover analizzare il comportamento di un istituto di credito (avversario per me tanto prediletto quanto odiato), vede infrangersi il proprio sguardo su miriadi di annotazioni contabili intrecciate: conti di servizio, giroconti virtuali, decine di contratti gravanti su di un unico conto corrente, ciascheduno con la propria regolamentazione di dettaglio, rigorosamente pattizia (oggi, ad esempio, scopro l'esistenza di un contratto atipico denominato "castelletto di sconto promiscuo"...termine immaginifico che a me, letteralmente interpretato, ricorda tanto una casa d'appuntamenti dell'est europa a basso prezzo!)

Si noti, beninteso, che questi dati non sono accessibili certo dalla documentazione di cui alle ingiunzioni, visto che il legislatore ha concesso ai bancari di agire sulla base - in sostanza - di una autodichiarazione (alla faccia del divieto di prova a favore di se stesso).
Così, il povero legale dell'opponente, deve opporsi...e per farlo deve dimettere egli stesso i documenti ove si evincono le irregolarità, adempiendo all'onere di prova di controparte! (pena, naturalmente, un opposizione del tutto generica).

A ciò si aggiunga che, forse per la naturale simpatia che irradiano, le banche sono gli unici soggetti che possono applicare tranquillamente tassi usurari alla piena luce del sole (mascherando parte del tasso sotto voci diverse).
Tutto quanto sopra, poi, per non parlare dell'anatocismo, questo simpatico istituto vietato a tutti, tranne che alle banche.

Nonostante questo, il sottoscritto continua ostinato ad opporsi.
Mi ridano pure in faccia i giudici e le controparti.
Se la Cassazione mi ha dato ragione sulla commissione di massimo scoperto (che va conteggiata ai fini del controllo anti usura), forse prima o poi anche la mia richiesta di remissione alla Corte Costituzionale in tema di anatocismo troverà un orecchio disposto ad ascoltare.

Mi si passi lo sfogo, ma vedere che per ciascuna delle mie possibili eccezioni è stata coniata "ad hoc" una legge speciale tesa a paralizzarla...beh....ha dello sconfortante.

Prima o poi....a suon di sconfitte...potrei pure diventare un'autorità in diritto bancario :-)

Il Don Chisciotte del conto corrente.



















venerdì 2 luglio 2010

Pignoramento presso terzi: ritenuta del 20%

Cari amici,

probabilmente ripeto l'ovvio, eppure vi notizio che, dal 5 marzo del corrente anno, le procedure esecutive presso terzi (ed in particolar modo presso terzi istituti di credito) sono interessate da una simpatica novità.

Laddove il credito che origina il pignoramento sia sottoposto a ritenuta fiscale alla fonte, l'istituto terzo pignorato ( che possa fungere da sostituto d'imposta) trattiene il 20% della somma assegnata dal G.E. onde devolverla al nostro "amato" Erario.

Attenzione quindi: laddove dobbiate procedere al recupero di crediti derivanti, ad esempio, da lavoro dipendente, chiedete i decreti ingiuntivi al "lordo" delle imposte, di modo da non essere penalizzati nella successiva fase esecutiva presso terzi.

Non a casa, sono attualmente in acceso contenzioso con noto istituto di credito proprio su questo tema.
In particolare, avendo io ottenuto un d.i. provv. esec. per retribuzioni "nette in busta paga" di 21 dipendenti (prima della riforma sopra enucleata), sono poi intervenuto fulmineamente in una procedura esecutiva presso terzi di altro creditore procedente (con sommo dispiacere di quest'utlimo che ha dovuto subire il mio "luccicante" privilegio da lavoro dipendente) ed ho ottenuto, dopo qualche complicazione e battibecco, l'agognata ordinanza di assegnazione somma.

Il simpatico Istituto di Credito mi ha tuttavia eccepito la riforma (guarda caso intervenuta il giorno prima!) e ha trattenuto il 20% degli stipendi dei miei laboriosi operai.

A mio parere, avendo io agito per il solo "netto in busta paga", l'obbligazione tributaria (ossia la cd. ritenuta alla fonte) si è già scorporata dalla prestazione retributiva e rimane in capo al datore di lavoro, sicché il credito per il quale ho agito, di per se, non può dirsi assoggettabile a ritenuta alla fonte, donde l'inapplicabilità della predetta disciplina.
L'Agenzia delle Entrate pare darmi ragione (in via ahimè ufficiosa).

Da bravo toro della prima decade di maggio, sicuro delle mie ragioni, ho prepotentemente attaccato con un precetto.
Non appena avrò notizie vi farò sapere l'evolversi dello stato dell'arte...tenete comunque presente questa normativa se avete in animo di agire in executivis verso terzi.

Prolissamente vostro.

D.




Benvenuto ai nuovi Membri di De Iure Contendendo

Cari Amici,

dopo un intenso mese di selezione ed arruolamento di menti geniali, ho il grande piacere, in nome di tutti i partecipanti di De Iure Contendendo, di dare ufficialmente il benvenuto a Mara, Dany, Stefano, Edoardo, Filippo ed Anna (a cui abbiamo già dato il benvenuto ieri!).

Sono convinto e fiducioso che questo nuovo apporto di energie impreziosirà e riempirà di vigore i già ricchi contenuti del nostro blog di discussione giuridica.

Ringrazio quindi Tutti i presenti per la fiducia manifestata e Vi auguro un buon lavoro!

A presto.

Diego

giovedì 1 luglio 2010

Nuovo limite per il trasferimento di denaro

Cari tutti,
a mero scopo informativo, a beneficio di chi non avesse colto la novità, il Decreto legge n. 78, del 31 maggio 2010, abbassa il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante tra soggetti privati, dagli attuali € 12.500 ad € 5.000.
Tale novità investe anche altre modalità di trasferimento del denaro, quali, ad esempio, l'emissione di assegni bancari, postali e circolari, i vaglia postali e cambiari, i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
In particolare, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000 dovranno indicare nome e ragione sociale del beneficiario nonchè dovranno recare la clausola di non trasferibilità.
Noto poi con perplessità che il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad €5.000, sarà considerato "elemento di sospetto"...... mumble mumble...
Quanto alle sanzioni, andranno dal 1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima inferiore a € 3.000. Se oggetto della violazione è il trasferimento di un importo superiore ad € 50.000, le sanzioni saranno quintuplicate.
Buona giornata.
Diego

Benvenuta Anna!

Cari Amici,
sicuro di farVi cosa gradita, in nome di tutti Voi membri di De Iure Contendendo, accolgo con il migliore dei benvenuti Anna, carissima collega del foro milanese.
Con l'occasione, ringrazio quanti di Voi continuano ad essere parte attiva di questo magnifico ed utilissimo proggetto, nella ferma convinzione che, a breve, potremo contare nuovi e numerosi partecipanti.
A presto.
Diego