mercoledì 8 dicembre 2010

Differenze tra concorso eventuale nel reato plurisoggettivo e concorso necessario

Cari Amici,
a pochi giorni dall'esame mi trovo a riflettere sul seguente problema.
Qual è la sfumatura che distingue un'ipotesi di concorso eventuale di persona nel reato plurisoggettivo dall'ipotesi di concorso necessario??
Prendiamo come esempio la fattispecie della violenza sessuale di gruppo ex 609octies c.p. rispetto al 609bis c.p.
In merito, giurisprudenza del 2010 ha stabilito che per aversi violenza sessuale di gruppo non è necessario che il correo partecipi al piacere carnale, essendo sufficiente la sua presenza nel locus commissi delicti attraverso un mera attività ad adiuvandum in favore dell'autore del reato (si alludeva in particolare all'amico dell'autore che riprendeva con il telefonino lo stupro, essendo sopraggiunto per caso nel luogo della violenza) (Cass. 11560/2010).
D'altro canto, giurisprudenza del 2009 sottolineava che il concorso di persone eventuale nel reato di cui al 609bis poteva aversi solo con un apporto morale, e non materiale, del correo (nel caso di specie, il tipo faceva da palo). (anche se a me, il palo, più che un apporto morale, mi pare offra un apporto materiale, tale da essere definito ausiliatore o complice)
Ora, se indaghiamo l'elemento soggettivo, io non riesco a vedere il discrimen rispetto al caso concreto: mi pare, cioè, che colui il quale riprende col cell dia invero un apporto morale e, pertanto, dovrebbe sottostare all'ipotesi di concorso eventuale e non di concorso necessario.
In merito, sibillina si rivela la recente sentenza Cass. 15619/2010, recitando che "la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale perchè non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e al momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile". Non capisco il senso della sentenza.... mi pareva, anzi, che per aversi concorso eventuale non fosse necessario il previo accordo dei compartecipi. Inoltre, con riferimento alla relatività del concetto di luogo, considerando il precendente citato, forse che il palo non si trovava nel medesimo locus al momento dela consumazione?
Boh, non ho proprio capito la dfferenza.
In bocca al lupo a tutti.
Diego

3 commenti:

D. ha detto...

Anzitutto non parlerei di concorso eventuale o concorso necessario, si fa casino e basta.
La distinzione è fra concorso di persone nella violenza sessuale da un lato e, dall'altro, violenza sessuale di gruppo (nella quale non sei un concorrente ma un correo principale).
La soluzione al tuo problema è molto semplice secondo me: la Cass. 15619/2010 non è proprio una gran sentenza, da notare infatti, che si pronuncia sulla misura cautelare (ricorso sulla pronuncia di riesame) e non sulla condanna.
Ho letto la sentenza integrale...e la cassazione ritiene che il fatto di riprendere sia "ex se" un atto di violenza sessuale attuato profittando dello stato di incapacità della vittima.

Ho scorso la giurisprudenza in merito.
Si ha concorso nella violenza sessuale solo quando il concorrente non attua anch'egli atti di violenza sessuale e non utilizza la propria presenza, pur senza compiere i suddetti atti, per rafforzare la capacità coercitiva del gruppo.

Nel caso in cui invece rafforzi con la propria presenza il potere coercitivo del gruppo o compia anch'egli atti violenza sessuale, siamo nel caso della violenza sessuale di gruppo.

Ecco quindi spiegata la differenza fra il palo...e il tizio che riprende con il cell.

Criticabile sicuramente, ma in punto di diritto si dice questo.

daieg ha detto...

Mm si, sono d'accordo. Azzardando la ratio, oserei dire che nella violenza di gruppo il tizio col cell interagisce direttamente con la vittima, quindi fruisce della violenza, quindi direttamente lede il bene giuridico protetto dalla norma e cioè la libertà di autodeterminazione sessuale. Nel concorso, invece, potremmo dire che il compartecipe interagisce piuttosto con l'autore che con la vittima, di fatto non fruendo della violenza sessuale. Resta fermo il fatto che la mia è un'analisi oggettiva e, per la teoria generale del concorso di persone, ricadiamo cmq in entrambe le ipotesi dentro il concorso. Inoltre, continuo a non percepire la distinzione dell'elemento soggettivo in capo al palo piuttosto che tizio col cell. Buona giornata caro D. e grazie per la sempre pronta risposta!

D. ha detto...

Più o meno è così.
Tieni presente però che non so quanto sia corretto parlare di concorso. Nel caso della violenza sessuale di gruppo si risponde ex art. 609 octies...e non ex art. 609 octies e 110 c.p.
In ogni caso la differenza nell'elemento soggettivo è sottile: volontà di agevolare da un lato e volontà di commettere direttamente il reato dall'altro.
Poi naturalmente dipende molto dal manuale che si utilizza.

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