lunedì 27 settembre 2010

Violazione degli obblighi di assistenza familiare e difficoltà economica incolpevole

Egregi Colleghi,
Aprirei il ciclo di aggiornamento giurisprudenziale con la seguente questione.
Tizio e Caia, già coniugati da oltre un decennio, e dalla quale unione sono nati due figli, entrambi di minore età, decidono di separarsi. In sede di udienza presidenziale, il Giudice stabilisce che Tizio dovrà corrispondere a Caia, a titolo di contributo per il sostentamento dei due figli, la somma mensile di € 2.000,00.
L'importo di cui sopra viene versato regolarmente da Tizio, sino a che questi si ammala di una grave patologia. Tizio viene quindi sottoposto ad innumerevoli interventi chirurgici, sostenendo costi di notevole entità; inoltre, il superamento del periodo di comporto, induce il suo datore di lavoro a licenziarlo. Tizio, che non percepisce altra fonte di reddito, si trova in evidente difficoltà economica. Ciò lo costringe, in un primo tempo, a ridurre l'entità della somma da corrispondere mensilmente alla ex moglie; successivamente, a sospendere il pagamento di tale importo per alcuni mesi. Caia, decide pertanto di querelare Tizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, c.p.
Che ne sarà di Tizio? Vorrei rispondere "lo saprete nella prossima puntata" ma il mio buon cuore Vi toglierà tosto questo peso che Vi opprime.
Cass. pen., 4 giugno 2009, n. 33492, ha stabilito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura solo ove sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirli. Il reato di cui all'art. 570, secondo comma, 2), c.p., sarà escluso ove Tizio dimostri di essere incorso in una incapacità economica incolpevole.
La ratio della sentenza è presto riassunta. Non solo, infatti, s'ode l'eco lontano dell'art. 45 c.p. ma anche, per la felicità di Carlo, ritorna possente il principio ad impossibilia nemo tenetur!
Buona giornata.
Diego

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