lunedì 6 settembre 2010

Pignoramento presso terzi all'estero

Cari amici,
vi è mai successo di voler far valere un titolo esecutivo reso da giudice italiano nei confronti di un terzo estero? Premetto che la fattispecie mi è nuova e non saprei bene da dove iniziare. Esiste qualche convenzione che definisce un modus procedendi per richiedere al terzo estero di dichiarare che esistono presso di lui somme di spettanza del nostro debitore?
Scusate la domanda vaga ma mi sto giustappunto approcciando ora al problema...
grazie a tutti.
Diego

7 commenti:

D. ha detto...

Caro Diego,

premesso che è fondamentale che tu abbia un titolo riconosciuto come tale anche nello stato estero ove intendi porre in essere il procedimento esecutivo (e per quello c'è l'apposito regolamento, laddove si tratti di stato comunitario), credo sia necessario effettuare questi due distinti passaggi:
a)accertarsi che il titolo abbia efficacia anche all'estero o, al limite, fargliela ottenere;
b)attuare il procedimento esecutivo valendosi di un collega nello stato ove risiede il giudice competente, giacchè, se ben ricordo, dovrai procedere con le regole procedurali ivi vigenti.

Se ho qualche libro adatto in studio ti faccio sapere.

D.

daieg ha detto...

Quindi, tu che di bancario te ne intendi, mi confermi che la Banca X con sede in Italia, non può fornire la dichiarazione quanto alla somma che Tizio debitore ha versato su un conto corrente di una filiale estera pur sempre della stessa Banca X? In sostanza, devo ritenere Banca X con sede italiana e Banca X con sede estera due soggetti legittimati passivi differenti?? Tecnicamente immagino di si, posto che hanno VAT diverse. Però, economicamente non mi è chiaro perchè dovrebbero essere entità distinte..
Grazie ad ogni modo!

D. ha detto...

E invece credo proprio che si possa fare.
Il procedimento esecutivo presso terzi va radicato nel "luogo di residenza del terzo".
Quindi, secondo me, visto che per le società la residenza è sostituita dalla sede legale, ritengo che sussista la condizione generale del "domicilio del convenuto" in Italia, per radicare la competenza del Giudice Italiano.
Ti rammento, infatti, che la notifica del pignoramento direttamente alla filiale è procedura eccezionale ammissibile solo ove presso la filiale vi sia un institore (c'è sempre, è il direttore).
Quindi, secondo me, spara un bel pignoramento presso terzi alla sede legale, indicando bellamente la filiale incriminata.
Vedrai che non avrai di che pentirtene.

La forza sia con te!

D.

daieg ha detto...

Tosto mi sento infusa la forza..
Procedoo!!
grazie!

D. ha detto...

Ah...mi raccomando, nell'atto di pignoramento specifica che pignori le somme e i titoli presenti presso le filiali dell'istituto X, ivi comprese le filiali svizzere di ______...
Sai, non vorremo mai che gli amici bancari se le dimenticassero, così...per caso. :)
Tra l'altro ci dovrebbe essere Cassazione 2009 che ci da ragione...

D.

daieg ha detto...

Caro D.,
la nostra tesi sarebbe confortata dalla Sez. Unite 25037 del 13 ottobre 2008 (Banca italiana e pignoramento su filiale tedesca)che argomenta in tal senso: "la corte territoriale ha escluso che si vertesse in tema di azione avente ad oggetto direttamente l'esecuzione del credito (con conseguente irrilevanza delle argomentazioni ancor oggi sviluppate dal ricorrente in ordine alla pretesa competenza giurisdizionale del giudice tedesco in executiviis), trattandosi, di converso, di azione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito, avente precipua ed esclusiva natura cognitoria (Cass. 6449/2003, cit.), con conseguente applicabilità del criterio di collegamento di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 1, (il luogo ove il debitore risiede o ha la sede legale) e altrettanto conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano".
Detto in parole povere, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti bancari intrattenuti dal debitore presso la filiale estera di una banca avente sede nel territorio nazionale, in applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui il convenuto risiede o ha la sede legale, previsto dalla l. 31 maggio 1995 n. 218.
Ma se la banca è una banca straniera che ha comunque la sua sede legale a Roma o Milano (così come avrà sede legale anche a Parigi, a Londra, a Berlino ecc.)? Applicando l'assunto della S.C. non dovrebbe cambiar nulla: è un giudizio di cognizione, non di esecuzione in senso stretto e, pertanto, si applica sempre il criterio di collegamento previsto dalla L. 218/95. E' giusto?

D. ha detto...

Va tutto bene ad eccezione di una cosa. La sede legale è una ed una soltanto per ogni società. Non può essere che ci sia una sede in Milano ed anche una sede in Parigi.
La sede legale è una ed una soltanto.
Quindi tu puoi fare 2 cose: pignorare la sede italiana di una banca con sede legale all'estero, sfruttando la legittimazione dell'institore o pignorare la sede all'estero di banca con sede legale in Italia, sfruttando il foro generale della sede della convenuta.

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