mercoledì 25 marzo 2009

Nomina degli arbitri nel silenzio della clausola arbitrale

Carissimi, nuova quaestio iuris...
Tizio, imprenditore individuale, stipula con la Società X una contratto di appalto. Nel contratto compare la solita, dannatissima, clausola arbitrale.
Naturalmente la Società X non paga quanto dovuto a Tizio.
Tizio, pertanto, intende adire le vie di giustizia. La presenza della clausola arbitrale preclude il ricorso alle vie monitore e, pertanto, il buon D. si appresta a redigere l'atto di nomina dell'arbitro. Giunge quindi all'esame della venefica clausola arbitrale, la quale si presenta del seguente tenore: "Tutte le controversie concernenti l'esecuzione, interpretazione...etc...del presente contratto, andranno decise da tre arbitri, nominati ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., gli arbitri decideranno.....".
Ecco il nodo: se consulto il codice di rito noto che l'art. 810 c.p.c. esordisce con "quando a norma della convenzione di arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti...etc". Nella mia clausola, tuttavia, tale volontà non risulta esplicitata. Osservando l'art. 809 c.p.c. noto che il codice pone dei rimedi allorquando la clausola non preveda il numero degli arbitri o li preveda in numero pari. Quid iuris quando prevede il numero ma non il modo in cui nominarli? E soprattutto...siamo veramente sicuri che la clausola non preveda le modalità di nomina o posso desumerle comunque?
Applicherò analogicamente l'art. 809 c.p.c. (il presidente del Tribunale nomina tutti gli arbitri) o sosterrò un generale principio di nomina personale degli arbitri sulla scorta del fatto che non avrebbe senso, per due soggetti che intendono sottrarsi al giudice naturale, dover ricorrere alla nomina presidenziale se non nei casi espressamente stabiliti? O ancora interpreterò la clausola nel senso che le parti hanno inteso riferirsi al procedimento di nomina per eccellenza, ossia quello descritto all'art. 810 c.p.c., sotto la rubrica legis "Nomina degli arbitri?"

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Non ritengo necessaria alcuna attività interpretativa da parte tua....credo trattarsi di un vero e proprio onere delle parti.
L'istanza di nomina è atto necessario per radicare concretamente il giudizio, mentre l'atto di nomina è espressione tipica della volontà negoziale che può, come regola generale, sfociare in accordo o meno.
Ecco allora che all'onere (se si vuole bene, se non va bhé) non potrà neppure sostituirsi una nomian d'ufficio, senza l'espressione di volontà in tal senso delle parti o del reciproco dissenso delle stesse.
In sintesi o sono tutti d'accordo e si sceglie una delle diverse vie di nomina o vi è l'interesse di uno solo alll'attivazione della procedura e si procede alla nomina degli arbitri da parte del presidente del Tribunale.

daieg ha detto...

Caro D., come già anticipato qualche settimana fa, nonché sulla scorta dell'avveduta interpretazione di Franz, ribadisco la mia opinione per cui la ratio della clausola arbitrale sia proprio far nominare gli arbitri dalle parti. Indi per cui non ritengo tu debba procedere al ricorso al presidente del tribunale ma semplicemente notificare la nomina del tuo arbitro a controparte, come da disposizioni da te citate. Saluti!

D. ha detto...

Questa era anche la mia conclusione. Purtroppo Consolo e Punzi ritengono che debba procedere il presidenre nominando egli stesso tutti gli arbitri....dello stesso accordo il dominus. Ai posteri l'ardua sentenza: prevarrà l'umile parere del praticante o la saggezza dei vecchi giuristi?

Carletto ha detto...

Ovviamente prevarrà la "saggezza" dei vecchi giuristi, se si vuole proprio definire tale, anche se il buon senso negherebbe di prestare ascolto a colui, leggasi Consolo, che nemmeno sia in grado di esprimersi in italiano. Ad ogni modo il mio commento non voleva minimamente entrare nel merito della discussione, ma semplicemente ricordare agli autori di scrivere il TITOLO e le etichette di ogni post. Grazie :)

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