martedì 10 marzo 2009

Pignoramento presso istituto di credito - bonifici successivi al pignoramento

Carissimi amici,
prendendo il coraggio a due mani e proseguendo sulla pubblica piazza mediatica la tradizione già inaugurata con il carissimo Diego, inauguro il volto più prettamente tecnico del blog, proponendovi una questione che ritengo di un certo interesse.
Come evincibile dell'epigrafe del post, si verte in tema di procedimento esecutivo presso terzi.
L'ipotesi controversa è quella in cui l'istituto di credito terzo pignorato, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., comunichi:
a) che al momento della notifica del pignoramento non v'era posizione debitoria del terzo verso l'esecutato;
b) che, tuttavia, in un momento successivo sono itervenuti dei bonifici tali da far insorgere un debito nei confronti dell'esecutato.
Come potrete ben immaginare, la quaestio iuris è la seguente: il pignoramento si estende pure alle somme pervenute all'istituto di credito in data successiva al pignoramento?
A mio umile parere, in attesa di vostri lumi e di poter più apiamente riflettere sulla questione, pare potersi propendere - così, di primo acchito - per l'ipotesi positiva e ciò sulla base del rilievo che il pignoramento presso terzi, diversamente dalle altre forme di esecuzione previste dal codice di rito, si fonda sulla dicotomia "pignoramento - dichiarazione ex art. 547 c.p.c.".
Ebbene, tenendo a mente questa dualità di fasi, alla lettura dell'art. 547 c.p.c. non posso fare a meno di notare che il legislatore richiede al terzo di dichiarare "di quali somme è debitore" e non, viceversa, "di quali somme era debitore al momento del pignoramento".
Il rilievo non mi sembra di poco momento, specie laddove si consideri il chiaro favor creditoris che permea la giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione.
Tale indizio, unitamente alla considerazione che il terzo, divenendo custode ex art. 546 c.p.c., riveste il ruolo di vero e proprio ausiliare del giudice (ex art. 65 c.p.c.), mi porta a pensare che - in un'ottica di interpretazione sistematica - gli incrementi del credito pignorato successivi all'atto di pignoramento presso terzi siano anch'essi sottoposti a pignoramento.
Sperando sia apprezzata la mia buona volontà ed augurandomi di non aver scritto - nella fretta di sottoporvi la questione - qualche scemenza, resto in attesa di vostri lumi.

D.

2 commenti:

daieg ha detto...

Dunque, mi pare di capire che il problema sia riassumibile in questa fattispecie: "tra la notifica ex 543 e la dichiarazione ex 547 nasce un credito, al momento della notifica non esistente".
In merito, rilevo Cass. 26 luglio 2005, n. 15615, la quale statuisce che, laddove il credito pignorato risulti esistente alla data della dichiarazione di terzo, nessun rilievo può attribuirsi - e dunque nessuna nullità del processo esecutivo - alla circostanza che quello stesso credito non fosse ancora venuto ad esistenza al momento della notifica ex 543.
Tale affermazione offrirebbe indirettamente una soluzione al quesito, in quanto, seppur deduttivamente, si contempla l'eventualità che il processo esecutivo possa proseguire in presenza di un cambiamento della consistenza patrimoniale oggetto del pignoramento presso il terzo.
Procedendo per ratio e logica, peraltro, mi pare di poter considerare la dichiarazione ex 547 quale una mera formalità procedurale, cui obiettivo è "informare" il pignorante circa l'esistenza e il quantum del debito su cui potrà avvalersi.
Pertanto, potrebbe essere utile, nella redazione del pignoramento presso l'istituto bancario, servirsi di una formula finale generica, del tipo "io sott. uff. giud. ho pignorato i crediti e tutti i beni di spettanza della Soc. X depositati o accreditati presso la Banca Y."
Analizzerò comunque meglio la questione e, se contraddetto dai tomi qui alle mie spalle, ne scriverò tempestivamente!
A presto
Diego

daieg ha detto...

domanda: rileggevo attentamente il quesito.
il problema che tu poni è se, post pignoramento, vi sia un incremento?? Ovvero se l'incremento si verifichi post dichiarazione ex 547 cpc?

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