martedì 10 marzo 2009

Fornitura di energia elettrica

Egregi colleghi, perdonatemi, ma io mi permetto di riproporre il mio quesito già abozzatovi in giovial contesto!
PREMESSE: Dunque, la dir. 2003/54/CE ha stabilito norme comuni per generazione, distribuzione e fornitura dell’energia elettrica. Obiettivo della dir. è il raggiungimento della completa liberalizzazione del mercato dell’energia. Il cliente finale, quindi, può selezionare liberamente l’operatore che distribuisca energia elettrica alle condizioni più vantaggiose e convenienti.
In attuazione di tale direttiva, l’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 125, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’attività di distribuzione di energia elettrica sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Dal 1° luglio 2007, pertanto, ai sensi dell’art. 2, “i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati (...) e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali non riforniti sul mercato libero è garantito dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico S.p.A.”.
Nello specifico, l’acquirente unico spa indice dei bandi per selezionare le apposite società. I vincitori sono per il periodo 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008 -> Exergia S.p.A. (per tutto il nord italia). Dal 1 gennaio 09 al 31 dicembre 2010 è Enel Energia S.p.A.
FATTISPECIE CONCRETA: Il cliente finale in esame non ha pagato le fatture emesse da Exergia. Exergia gliele emette tutte in un colpo in costanza di nuovo rapporto con Enel (quindi post 1 genn 09).
PROBLEMA: tra il cliente finale e Exergia ovvero Enel Energia, interviene una cessione ex lege ovvero un nuovo contratto?
La diversa interpretazione ha un rilievo non indifferente. Se infatti si suppone l’intervenuta cessione ex lege, il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente. Con ciò si ammetterebbe che Enel subentra ad Exergia in ogni situazione attiva e passiva della precedente. Ne deriva che Enel può vantare crediti di Exergia nei confronti del cliente finale e può, volendo, sospendere l’erogazione del servizio.
Supponendo, al contrario, l’esistenza di nuovi contratti separati (ipotesi avvalorata dalla restituzione del deposito cauzionale all’estinzione di ogni rapporto), si concluderebbe nel senso che l’attuale fornitore non può vantare crediti nei confronti del fornitore precedente. Quindi non è ammissibile l’eventuale sospensione dell’erogazione del servizio.
Carletto obietta che il rapporto non deve intendersi come una linea retta (Exergia-Enel) in cui i fornitori sono sostituiti ex lege ed il contratto è automaticamente ceduto tra di loro ma, al contrario, come un rapporto trilatero, al cui vertice c’è l’acquirente unico. Specifico: il contratto non sarebbe ceduto da Exergia ad Enel, bensì, scaduto il termine per l’erogazione da parte di Exergia, il contratto “tornerebbe” all’acquirente unico che, previo esperimento di nuova gara, lo cederebbe al nuovo fornitore, Enel.
Di fatto l’inquadramento dell’ipotesi Carliana trilatera è corretto a mio avviso, però pur sempre si parla di cessione del contratto ex lege (dove l’ex lege è appunto l’esperimento della gara in attuazione della direttiva), non, invece, di nuovo contratto tra fornitore e cliente finale. Ricordo a tutti che il deposito cauzionale viene restituito al termine della fornitura. Resta aperto il problema, di non poco conto a mio avviso, visto che la possibile rivalsa dell’attuale fornitore sul cliente finale, è prevista in termini di sospensione dell’erogazione dell’elettricità.
A presto carissimi.
diego

4 commenti:

Carletto ha detto...

Oltre a ringraziare per la citazione magniloquente :) voglio precisare che la mia ipotesi porta alla conseguenza che in ogni caso Enel non possa sospendere l'erogazione dell'energia in quanto realizzerebbe un inadempimento rispetto al proprio contratto di fornitura. Da notare che il contratto non "torna" all'acquirente unico bensì cessa secondo quanto disposto nel bando di gara: in questo senso si potrebbe interpretare "cessione del contratto" come invece "cessione della stipula del contratto". Praticamente la libera concorrenza viene tutelata dall'ordinamento in maniera atipica facendo insorgere un diritto alla stipula del contratto nel vincitore della gara. Secondo questa impostazione dunque, siamo in presenza sempre di contratti diversi.

D. ha detto...

Secondo la mia modestissima opinione, occorre schematizzare ulteriormente i rapporti che intercorrono fra le varie figure coinvolte nel procedimento di vendita e fornitura dell'energia elettrica.

Correggetemi se sbaglio:

1)Dal 1 luglio 2007 le società di distr. e vendita di energia elettrica, SE HANNO PIU' di 100.000 clienti, sono costrette a separare le due attività, costituendo una nuova società che si limiti a curare la vendita.

2) I clienti finali hanno diritto di recedere entro il 1 luglio 2007 dal contratto con l'impresa distrubutrice che curava la fornitura prima della novella.

3) I clienti che non effettuano il recesso o che al 30 luglio 2007 sono ancora serviti nel regime precedente di mercato vincolato, subentrano, a seconda delle proprie caratteristiche - più che altro dimensionali - in due distinti regimi di garanzia: il regime "in maggior tutela" ed il regime "in salvaguardia", ove i prezzi e le condizioni sono regolati dai testi legislativi del TIT (per il trasporto) e dal TIV (vendita). Il cliente, infatti, come noto, paga sia il costo dell'energia che il costo del trasporto della stessa.

4) Ora, pertanto, avremo 5 distinti metodi di fornitura:

a) Maggior tutela con imprese distributrici con meno di 100.000 clienti, che funzionerà così:
Mercato all'ingrosso --approvvigionamento--> Acquirente Unico --contr. di cessione ---> impresa distributrice --contr. in maggior tutela (costo. enrgia + trasp)---->Cliente.
b) Maggior tutela con imprese distributrici con più di 100.000 clienti, ove subentra l'obbligo di separazione.
Mercato all'ingrosso --approvvigionamento--> Acquirente Unico --contr. di cessione ---> Società di vendita (trasporto, ivnece, curato dall'impresa distributrice)--contr. in maggior tutela (costo. enrgia + trasp)---->Cliente
c) Salvaguardia con imprese distrib. con meno di 100.000 clienti:
Mercato ingorsso--approvvig.-->impresa distr.---contratto in salvaguardia--->cliente.
d) Salvaguardia con imprese distr. con più di 100.000 clienti:
Mercato all'ingrosso-approvv-->Società Vedita (trasporto curato, invece, dall'impresa distr.)--contratto in salvaguardia->Cliente.
e) Rapporto contrattuale in libera scelta.

Ora, vedendo com'è strutturata la fornitura, mi viene da pensare che al cambio della società di vendita (volontario se scelta dal cliente o ex lege se in regime di maggior tutela o di salvaguardia)intervenga un nuovo contratto (se non anche una sostituzione ex lege nel contratto, figura poco gradita alla giurisprudenza).

Ora, venendo al discorso della sospensione dell'erogazione, non posso fare a meno di notare che la società che ti vende l'energia (Società di Vendita) è soggetto diverso da quello (società di distribuzione) che cura il trasporto dell'energia (e quindi anche la sospensione del servizio).
Vuoi che non ci sia una norma che permette al precedente venditore di richiedere alla società di distribuzione di staccare l'energia?
Ed infatti c'è ed è la Delibera ARG/elt 4/08 recante le norme che regolano la morosità del cliente o del venditore. La tua soluzione - probabilmente - si trova lì.
Saluti. Spero di essere stato utile.

daieg ha detto...

Carissimo D., innanzitutto non sai quanto apprezzo l'evidente lavoro di documentazione in cui ti sei cimentato. Ho esaminato la delibera della Autorità per l'energia elettrica da te citata. Sebbene non vi sia una definizione precisa del rapporto vincolante le parti, l'interpretazione che trapela a mio avviso tra le righe è nel senso di una cessione del rapporto contrattuale. ex lege per l'appunto. Tant'è che è previsto esplicitamente che le morosità del cliente finale, previa notifica del precedente fornitore al fornitore entrante entro termini prestabiliti, comporta la sospensione dell'erogazione di energia elettrica. E' quindi evidente, direi, che si assista ad un traslare continuo, di fornitore in fornitore, della sfera dei rapporti attivi e passivi inerenti la fornitura "generale" di energia che, pur sempre, rimanda all'"acquirente unico", quale solo deputato all'approvvigionamento della stessa. A questo punto, penso che la vicenda possa considerarsi definitivamente chiarificata. Grazie mille per la costante preziosa colloborazione!

D. ha detto...

Certo. Volevo infatti puntualizzare che il titolo per richiedere la sospensione dell'energia elettrica ora non è più una exceptio inadimplenti non est adimplendum, bensì una diritto potestativo previsto ex lege. Il che, mi sia consentito, toglie qualunque rilievo alla natura del subentro reciproco fra le società di vendita.

Posta un commento