mercoledì 1 aprile 2009

procura speciale alle liti e domiciliazione

Carissimi buonasera!
Oggi ho una questione poco affascinante ma peculiare. Ipotizziamo che io abbia una procura ad litem dove è in delega l'avv. Tizio che si domicilia a Milano. Per contingenze varie, sorge la necessità di procedere il giudizio presso un avv. corrispondente, in altra città. L'avv. Tizio ha la possibilità di eleggere ulteriormente il domicilio, anche se non previsto esplicitamente in procura ovvero è fondamentale far sottoscrivere al cliente una nuova procura ove si dia atto della domiciliazione in altra nuova città?
Cordialità
Diego

2 commenti:

D. ha detto...

carissimo...ma non è previsto il potere di "eleggere domicili" all'interno del mandato rilasciato all'Avv. Tizio? Mi stupirebbe, atteso che si tratta di prassi assolutamente comune...

daieg ha detto...

è previsto ma solo nella fase dell'esecuzione. qui siamo in fase monitoria. Però notavo che, secondo Consiglio Stato 20/08/08, 3999, "il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, è tenuto ad eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che abbia eletto domicilio presso la cencelleria della stessa autorità giudiziaria. Tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, RIMANENDO, DI CONTRO, IRRILEVANTE L'INDICAZIONE DELLA RESIDENZA O ANCHE L'ELEZIONE DEL DOMICILIO FATTA DALLA PARTE NELLA PROCURA ALLE LITI" forse siamo fuori dal mio contesto, ma questo mi fa comunque supporre che io posso domiciliare anche a prescindere da ciò che in procura ho scritto... Il cliente elegge domicilio sottoscrivendo la procura, ma penso sia sempre potere dell'avvocato domiciliarsi ove preferisce in corso di causa, senza redigere una nuova procura.

Posta un commento