lunedì 6 aprile 2009

iscrizione di ipoteca su beni sequestrati con procedimento penale in corso

Egregi buonasera!
il mio titolo è eloquente e sarò breve nella delucidazione della nuova quaestio iuris..
Ammetto la mia estraneità alla materia penalistica. Ciò detto, il Tribunale penale, a seguito dell'emissione di mio d.i., ha disposto sequestro preventivo ex artt. 321 c.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p., di quote societarie e, successivamente, dell'intera azienda del debitore. Io creditore posso iscrivere ipoteca su un bene sequestrato?? E come mi dovrei muovere con l'eventuale precetto?? Lo notifico o non ha senso??? Grazie mille!

8 commenti:

D. ha detto...

Mi permetto di manifestare aulche considerazione, sebbene, come noto, il penale non sia la materia di mia competenza.
Si tratta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca? o ancora, si tratta dela sequestro per reati di mafia?
Su due piedi direi che puoi scrivere ipoteca...anche perchè il sequestro, se non erro, è per definizione una provvisoria, suscettibile di revoca e di caducazione. Per cui nulla vieta, a mio parere, di mettersi in prima fila nell'ipotesi che il sequestro debba cadere.
Se, invece, il sequestro è finalizzato alla confisca, il problema mi pare decisamente più complesso. In sequito alla confisca, ma a far data dalla trascrizione del sequestro, lo stato diviene successore a titolo particolare (dubito, infatti, che acquisti a titolo originario)con la conseguenza che se confisca ci sarà, la tua attuale iscrizione ipotecaria sarebbe inutile, in quanto formalmente successiva alla successione a titolo particolare.
Pur nella confusione, spero di aver aiutato.

max ha detto...

Caro Diego, come giustamente rileva D è necessario precisare se il vincolo sul bene sia stato posto in relazione al comma 1 ovvero 2 dell'art. 321 c.p.p.
In ogni caso è necessario vagliare la tua posizione processuale. Infatti se in relazione al reato contestato al tuo debitore tu risultassi danneggiato dal reato potrai costituirti parte civile e chiedere anche il sequestro conservativo sul bene oggetto di sequestro preventivo ex art. 323 u.c. c.p.p.
Ho già qualche idea su come procedere per la tutela del tuo credito, ma allo stato mi riservo di pronunciarmi

E. ha detto...

Orbene, in tutta fretta riscontro il quesito prospettato dal Diego.
I beni confiscati se non erro rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sul punto il legislatore prescrive che non possono essere sottratti alla loro destinazione “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2, c.c.).
Chiarito, regola aurea l’indisponibilità del bene comporta impignorabilità dello stesso..meglio nel caso che occupa, trattandosi dello Stato, solo i beni del “patrimonio disponibile” sono assoggettabili all’azione esecutiva dei creditori.
Copncordo con il buon D. che la confisca comporti acquisto a titolo derivativo in favore dello Stato, con l'inevitabile vincolo di destinazione dei beni.
Nel caso di specie, trattandosi di eventuale ed ipotetica iscrizione ipotecaria successiva al decreto emesso sdal Tribunale Penale non vedo come possa trovare tutela l'eventuale ed altrettanto ipotetica azione esecutiva del Tuo cliente.
In sintesi,la tua "attuale" iscrizione ipotecaria sarebbe inutile.
Se l'iscrizione fosse stata anteriore avremmo potuto tutelare il tuo cliente credo a ragione dell'impregiucabilità del diritti reali di garanzia, spero legittimamente acquisito dal ricorrente in buona fede sul bene oggetto di confisca.
Causa concomitanti impegni...udienze...mi riservo di vagliare con più il quesito.

D. ha detto...

Carissimi,
da quel che ho capito siamo solo in fase di sequestro. A questo, pertanto, mi pare occorra discernere le situazioni con maggior precisione e ciò sulla scorta delle considerazione, acute, di max.
Direi che abbiamo, grosso modo, tre ipotesi (correggetemi se sbaglio):
1)Sequestro di una delle cose previste all'art. 240 c.p.p.: si tratta di cose che verranno probabilmente confiscate. La tua iscrizione ipotecaria, siccome successiva al sequestro, si dimostra inutile. (se anteriore, invece, vedi Cass., sez. VI, 17-05-2002).
2)Sequestro di cosa solo pertinente al reato, fuori dai casi del 240 c.p.p.: in questo caso non è detto che si proceda alla confisca, anzi.
Ed allora, sulla scorta di quanto detto, potrai iscrivere ipoteca, ma potrai azionare il credito solo alla futura, incerta ed eventuale caducazione della misura cautelare (ma intanto spendi....).
3) Sussiste uno dei casi antecedenti ma tu godi della particolare posizione di persona offesa dal reato. Potrai allora costituirti parte civile, proprio come diceva max,e chiedere, credo ai sensi del 316 c.p.p., il sequestro conservativo, ma, fai attenzione, temo solo limitatamente alla somma pari alla obbligazione civile discendente dal reato.

Ora, conoscendoti, dubito che siamo sia nel caso 2 che nel caso 3. Che resta da fare? Continuare a non far prescrivere il titolo e aspettare che assolvano il Tizio o che il reato si prescriva, o, comunque, che cadano le misure cautelari. A quel punto, se le parti civili si muoveranno per avere ragioni in sede civile, tu iscrivi ipoteca e vai in esecuzione.
Se ho toppato, avvertitemi.

Carletto ha detto...

Cari ragazzi, ovviamente non intervengo sul merito perché non ne ho le competenze.
Volevo solo ricordarvi che stiamo scrivendo su un blog, e non su polverosa carta tanto cara a tribunali e studi legali :) Con questo intendo invitarvi a sfruttare pienamente il mezzo utilizzando riferimenti a risorse disponibili sulla rete anche quando vi sembri apparentemente inutile. Ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione citata sarebbe più utile se linkata ad un sito che la contenesse, salvo ovviamente il caso di irreperibilità. Visto che lo scopo è anche la divulgazione, un riferimento alle norme, od almeno a quelle non ovvie, sarebbe utilissimo per non dover utilizzare il codice tutte le volte che venisse un dubbio o si volesse analizzare in dettaglio la norma in questione. Un ottimo database potrebbe essere questo ma è sufficiente cercare in google l'articolo per avere a disposizione un collegamento!
Più in generale sarebbe opportuno valesse la regola di scrivere link alle risorse esterne che inserite nel vostro post o commento.
Grazie ragazzi, scusate la mia pedanteria, e continuate l'ottimo lavoro che state facendo!

Carletto

Carletto ha detto...

Scusate, ho scritto sbagliato il collegamento :) Il sito è questo!

daieg ha detto...

Rieccomi per chiarire la fattispecie!
Dunque, a seguito di decreto ingiuntivo emesso in mio favore, la Guardia di Finanza ha riscontrato che controparte ha percepito indebitamente contributi pubblici. Nello specifico: Io sono l'assicurazione. La controparte stipula contratto di polizza fideiussoria con me per offrire garanzia al Ministero dell'industria, che gli concede dei finanziamenti. Come dicevo, la G.F. rileva che controparte abbia predisposto una documentazione bancaria artatamente costruita per comprovare apporti di capitale proprio di fatto mai concretamente effettuati..
Ciò detto, mi chiedete se il sequestro sia volto alla confisca o a reati di mafia?? Io questo sinceramente non lo saprei dire con certezza. Quanto al mio danneggiamento, in qualità di compagnia assicuratrice, il ministero ha escusso la garanzia da me prestata in favore della società sequestrata, sicchè la mia azione è di rivalsa e surroga nei confronti della stessa, per la somma che ho dovuto versare al ministero come da fideiussione. Sulla scorta di tali rilievi, resta fermo il mio problema.. provare ad iscrivere ipoteca sui beni già sequestrati dallo Stato, per rafforzare la mia garanzia?? Oppure, come dice E. e secondo me è soluzione corretta, in virtù del principio dell'indisponibilità del bene "temporaneamente" dello Stato, impossibilità di iscrivere ipoteca?

Anonimo ha detto...

Ho letto che risulta inutile un'iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla confisca(tanto è stato possibile, credo, per difetto di aggiornamento catastale).
Ebbene, in che modo si può cancellare
giacomo

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