martedì 14 aprile 2009

le conclusioni di merito nel ricorso per sequestro conservativo

Cari colleghi buongiorno,
innanzitutto mi scuso per il ritardo nel riscontrarvi e prometto di fornire le delucidazioni richieste in merito al sequestro penale non più tardi di questa sera.
Nel frattempo, metto sul piatto un nuovo dubbio relativo alla necessità di anticipare le conclusioni del merito nel ricorso per sequestro conservativo.
Sto scrivendo una memoria in qualità di resistente e noto che diversa giurisprudenza rimarca la necessità di dichiarare già nel ricorso per sequestro conservativo le conclusioni del merito. Ora, mi domando cosa significhi concretamente tale principio. Nello specifico, infatti, il ricorrente si limita ad accennare alla strumentalità del ricorso rispetto alla sua azione futura ordinaria. Il quesito è pertanto il seguente: Può il ricorrente limitarsi ad accennare che il ricorso si pone come ancillare rispetto ad un'azione scontata ordinaria, ovvero, seguendo pedissequamente il dettato giurisprudenziale, forse con interpretazione un pò estensiva, bisogna credere che il ricorrente è tenuto a formulare, parola per parola, quelle che saranno le conclusioni dell'azione ordinaria'?? Nel caso concreto, infatti, il petitum e la causa petendi sono chiaramente le stesse sia nel ricorso che nella futura eventuale e scontata azione ordinaria. Vengono pertanto già esplicate nella narrativa del ricorso.
La scelta tra le due ipotesi è di non poco conto. Si consideri infatti che la mancata definizione delle conclusioni del merito è considerata quasi all'unanimità causa di nullità per difetto di forma. I più moderati, in dottrina, la considerano comunque quale irregolarità sanabile tranquillamente con un integrazione allo stesso ricorso..
saluti!

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