Carissimi, nuova quaestio iuris...
Tizio, imprenditore individuale, stipula con la Società X una contratto di appalto. Nel contratto compare la solita, dannatissima, clausola arbitrale.
Naturalmente la Società X non paga quanto dovuto a Tizio.
Tizio, pertanto, intende adire le vie di giustizia. La presenza della clausola arbitrale preclude il ricorso alle vie monitore e, pertanto, il buon D. si appresta a redigere l'atto di nomina dell'arbitro. Giunge quindi all'esame della venefica clausola arbitrale, la quale si presenta del seguente tenore: "Tutte le controversie concernenti l'esecuzione, interpretazione...etc...del presente contratto, andranno decise da tre arbitri, nominati ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., gli arbitri decideranno.....".
Ecco il nodo: se consulto il codice di rito noto che l'art. 810 c.p.c. esordisce con "quando a norma della convenzione di arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti...etc". Nella mia clausola, tuttavia, tale volontà non risulta esplicitata. Osservando l'art. 809 c.p.c. noto che il codice pone dei rimedi allorquando la clausola non preveda il numero degli arbitri o li preveda in numero pari. Quid iuris quando prevede il numero ma non il modo in cui nominarli? E soprattutto...siamo veramente sicuri che la clausola non preveda le modalità di nomina o posso desumerle comunque?
Applicherò analogicamente l'art. 809 c.p.c. (il presidente del Tribunale nomina tutti gli arbitri) o sosterrò un generale principio di nomina personale degli arbitri sulla scorta del fatto che non avrebbe senso, per due soggetti che intendono sottrarsi al giudice naturale, dover ricorrere alla nomina presidenziale se non nei casi espressamente stabiliti? O ancora interpreterò la clausola nel senso che le parti hanno inteso riferirsi al procedimento di nomina per eccellenza, ossia quello descritto all'art. 810 c.p.c., sotto la rubrica legis "Nomina degli arbitri?"