giovedì 24 giugno 2010

interessi in procedura concorsuale

Carissimi,
una questioncina tecnica apparentemente facile ma che mi lascia un dubbioso dubbio...
La società Alfa ottiene decreto ingiuntivo per crediti derivanti da fornitura di merci nei confronti di Beta. Il decreto ingiuntivo, oltre alla somma in sorte capitale, intima a Beta di pagare gli interessi moratori, calcolati ex art. 5 D.Lgs. 231/02, maturati dalle singole scadenze delle fatture sino al saldo effettivo. Al decreto ingiuntivo viene poi apposta la formula esecutiva. Successivamente, Beta fallisce. Alfa si insinua ovviamente al passivo fallimentare. Come sapete, però, sebbene molti curatori negligentemente non se ne accorgano, l'art. 1 del D.Lgs. 231/02 eslcude espressamente l'applicazione degli interessi moratori per transazioni commerciali alle procedure concorsuali. E' quindi corretto applicare il più basso tasso legale. Dubbio è il seguente: il tasso legale decorre dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, ovvero decorre dall'emissione del decreto ingiuntivo, oppure ancora dal momento in cui il decreto è divenuto titolo esecutivo con l'apposizione della formula esecutiva e, sino a queste date, invece, si applica correttamente il tasso più elevato ex D.Lgs. 231/02??
Infinite grazie.
diego

2 commenti:

D. ha detto...

Il tasso legale si applica dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento (atteso che, se non erro, la declaratoria di decozione interrompe la maturazione di interessi).
Segnalo tuttavia, che con recente argomentazione avanti il Tribunale di Treviso, sono riuscito a farmi ammettere gli interessi ex D.Lgs. 231/02.
Ciò, in particolare, sostenendo che la definitività del decreto ingiuntivo avvenuta prima della sentenza di decozione, genera un'astrazione del titolo, sicchè gli interessi moratori maggiorati non sono più dovuto ex D.Lgs. 231/2002(con le conseguenti limitazioni) bensì in forza del decreto. Così facendo ho applicato il tasso del 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino alla declaratoria di fallimento, con ovvi vantaggi, specie in caso di ammissione chirografaria.

D.

daieg ha detto...

Confermo il tutto e incollo estratto copiato dal testo "Il Fallimento" (Giappichelli):
"Non vanno, ovviamente, riconosciuti al creditore chirografario interessi postfallimentari e si ritiene che non vadano riconosciuti, fino alla data di fallimento,
gli interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (emesso in attuazione
della direttiva CEE n. 35/2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali) per espressa disposizione ex art. 1, comma 2, della
medesima legge, a meno che gli stessi non siano stati liquidati con titolo giudiziario
passato in giudicato, nel qual caso gli interessi saranno calcolati in conformità
del citato D.Lgs. fino alla data di dichiarazione di fallimento."
Grazie mille.
Diego

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