martedì 29 giugno 2010

conversione di concordato preventivo in fallimento: calcolo interessi

Cari, Vi riporto di seguito l'esito di una ricerchetta che ho fatto questa mattina, nella speranza che possa agevolarVi laddove Vi doveste trovare nel medesimo dubbio.
L'incertezza era la seguente: revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e contestuale dichiarazione di fallimento della società Alfa. Nell'insinuazione al passivo predisposta nell'interesse della creditrice Beta, gli interessi maturano dalle singole scadenze sino alla data di apertura del concordato preventivo ovvero, in quanto revocato, maturano sino alla data di apertura del fallimento?
La risposta è la seguente: la sospensione degli interessi sui crediti chirografari dalla data di presentazione della proposta di concordato preventivo ha luogo anche nei casi di in cui il concordato preventivo venga convertito in fallimento poichè, in base al principio dell'unitarietà dei procedimenti concorsuali consecutivi, gli effetti del primo procedimento continuano a prodursi nel secondo. Tale regola vale, però, solo laddove la revoca del concordato non avvenga per inammissibilità della domanda di concordato perchè, in questo caso, non si verifica una consecuzione di procedure.
E' sempre bello imparare una nuova regola.
Buona giornata e buon lavoro.
Diego

1 commenti:

D. ha detto...

Ho avuto modo di incontrare la medesima questione e confermo l'indirizzo da te evidenziato.
Sono salvi gli effetti del concordato revocato, tranne che la revoca dipenda da inammissibilità dell'atto di impulso.

D.

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