martedì 29 giugno 2010

Il periodo di prova misurato in "giorni di effettivo servizio"

Cari Amici,
oggi mi avventuro nel mondo del diritto del lavoro.
La Società Alfa assume Tizio quale proprio dipendente (nella specie: programmatore informatico).
Il contratto prevede un periodo di prova di giorni 130 di effettivo servizio (armonico con il CCNL di riferimento).
Insoddisfatta della resa di Tizio, Alfa comunica dichiarazione di licenziamento in periodo di prova.
Tizio eccepisce, calendario alla mano, che il periodo di prova è oramai trascorso, sicché, come da CCNL la società deve motivare il licenziamento (cosa che non ha fatto) e deve pure corrispondere il dovuto preavviso.
Alfa evidenzia che Tizio lavorava 5 giorni alla settimana e che, poiché il periodo di prova prevedeva di conteggiarla in giorni di "servizio effettivo", il periodo di prova non era ancora scaduto al momento del licenziamento.
Tizio, dal canto suo, ritiene che anche il sabato e la domenica debbano essere conteggiati.


Ebbene, Cassazione insegna che mentre nel periodo di prova di cd. "servizio effettivo" non vanno conteggiate le ferie e la malattia, vanno in esso conteggiati i riposi settimanali in quanto "connaturati all'attività lavorativa".
Pronuncia tutto sommato comprensibile, il riposo ogni sette giorni è tutela assoluta e giusta della fatica del lavoratore e, se vogliamo parte stessa del lavoro del dipendente.

Ma nel mio caso?
Che dire del sabato?
Personalmente ritengo che, anche volendo conteggiare la domenica, i sabati non possano essere conteggiati nel cd. "servizio effettivo", in quanto agli stessi non è riconosciuta la funzione di "fisiologico riposto" ricompreso nell'attività lavorativa.
(pensate che, tolte le ferie e la malattia, Alfa è ancora fuori, tolti anche i sabati, torna in ballo di 2 soli giorni!).

Che dite? Pare logico?

D.

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