lunedì 15 novembre 2010

Responabilità medica e gravi malformazioni del neonato

Cari Amici,

incoraggiato dal sollecito di Sabrina, Vi posto una complessa questioncina che raccoglie molteplici profili di riflessione e trova soluzione in almeno quattro/cinque sentenze fresche fresche.

I coniugi Caia e Tizio si recano presso Sempronio, il medico ginecologo di fiducia di Caia, per esperire un tentativo di fecondazione assistita. A tal fine, il medico suggerisce ai coniugi di recarsi presso la struttura ospedaliera Alfa, struttura da Sempronio utilizzata episodicamente per interventi. A seguito di alcune visite effettuate da Sempronio presso l'ospedale Alfa, Sempronio prescrive a Caia una terapia farmacologica; questa accetta senza peraltro essere edotta circa i particolari della cura prescritta. Caia rimane incinta. Seguono alcune visite di controllo ed ecografie, svolte da Sempronio con l'utilizzo del personale medico dell'ospedale Alfa, dalle quali non emergono anomalie. Al momento del parto, dopo un ricovero di Caia di una settimana presso Alfa, nasce un figlio focomelico. Successivamente, dalle indagini effettuate dai coniugi, si scopre che esisteva vasta letteratura medica che descriveva accuratamente gli effetti indesiderati che i farmaci somministrati a Caia potevano causare al concepito.

La fattispecie in esame presta il fianco ad innumerevoli considerazioni in ordine alla responsabilità dell'ente ospedaliero e ai rimedi esperibili da Caia. Meritano approfondimento, inoltre, i diritti che sorgono in capo al padre e la soggettività giuridica del nascituro.


1) Responsabilità dell'ente ospedaliero.

Cass. 18805/2009: ove l'istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo o un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente un contratto di degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente rispetto al paziente la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso di prestazioni sanitarie. A nulla rileva che il paziente sia pervenuto all'ospedale attraverso il medico e per sua indicazione e, invero, il medico non avrebbe potuto operare se non nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera. Accettandone l'attività, la casa di cura ha assunto le conseguenze della responsabilità.


2) Responsabilità professionale per mancata informazione.

Cass. 2847/2010: l'intervento del medico, anche in funzione diagnostica, dà comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente e, dunque, dal medico a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del paziente. L'omessa informazione viola il diritto all'autodeterminazione del paziente. Tale diritto rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla. Secondo la definizione della Corte Costituzionale (sent. 438/2008), il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. Ne deriva che la mancanza di consenso può assumere rilievo ai fini risarcitori quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale di autodeterminazione in se stesso considerato.


3) Responsabilità del medico nell'esercizio della professione.

La diligenza qualificata del medico deve valutarsi secondo il combinato disposto dell'art. 1176, comma secondo, c.c e 2236 c.c., atteso che il medico è un prestatore d'opera intellettuale.

L'esistenza di “vasta letteratura” che illustrava le conseguenze della terapia ci porta ad escludere che la prestazione del medico coinvolgesse problematiche tecniche di particolare complessità.

Cass. 20806/2009: se la prestazione professionale è di routine spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale, o da imperizia, o da inesperienza o inabilità, dimostrando invece che sono sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.


4) Mancata interruzione della gravidanza.

Cass. 13/2010: l'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente indormata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza.

Cass. 2354/2010: per stabilire se i danni risarcibili sono conseguenza dell'inadempimento all'obbligo della completa informazione da parte del medico, è necessario che il giudice del merito accerti ex ante se la conoscibilità delle rilevanti anomalie e malformazioni del feto avrebbe determinato un grave pericolo della lesione del diritto alla salute della madre, avuto riguardo alle condizioni concrete fisiopsichiche patologiche della stessa, così da determinare i presupposti per attuare la tutela di tale interesse consentendo alla madre di interrompere la gravidanza. Solo nella concomitanza di tali condizioni possono essere risarciti i danni ingiusti che sono derivati, in termini di causalità adeguata, dalla lesione degli interessi tutelati dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza.


5) Diritti del padre.

Cass. 13/2010: trattasi di contratto di prestazione d'opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito che, per effetto dell'attività professionale del ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale). Il danno provocato da inadempimento del sanitario costituisce conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale, è risarcibile ex art. 1223 c.c.

Cass. 2354/2010: Al padre, terzo del contratto intercorso tra la madre del figlio gravemente malformato ed il medico, ma obbligato alla pari di essa nei confronti del figlio, sono direttamente risarcibili i danni provocati dall'inadempimento del medico all'obbligo di informare la madre sullo stato di salute del feto e di individuare e suggerire tutti gli strumenti diagnostici idonei a tal fine.


6) Soggettività giuridica del nascituro.

Cass. 10741/2009: per soggettività giuridica del nascituro deve intendersi una nozione più ampia di quella di capacità giuridica della persona fisica, acquistabile con la nascita ex art. 1 c.c.

Il nascituro risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica perchè titolare di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, alla salute, all'integrità psico-fisica, all'onore, alla reputazione, all'identità personale ecc. Rispetto a questi diritti, la nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori.


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