martedì 21 luglio 2009

litispendenza tra precetto e pignoramento

Buondì.
Quesito la cui risposta suppongo aver già appreso, ma condiveder mal non fà.
Controparte promuove un atto di citazione in opposizine a precetto presso il Tribunale X.
L'esecuzione inizia presso la città Y. Quindi controparte promuove ricorso in opposizione all'esecuzione presso il Tribunale Y. Il giudice di X, poco avveduto, non si dichiara incompetente non appena viene a conoscenza dell'esistenza di beni presso il comune Y.
In tutto ciò, il Giudice di X sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti di controparte e il Giudice di Y decide di adeguarsi e sospendere pure l'esecuzione presso la città Y.
Io voglio domandare al Giudice di Y l'accertamento della litispendenza e la cancellazione dal ruolo di Y della causa. (Sebbene il comune giusto resti quello di Y).
La litispendenza deve avere identità di parti, petitum e causa petendi.
Il profilo critico potrebbe sorgere per l'identità di causa petendi. Invero, un atto di precetto e un pignoramento potrebbero avere causae petendi verosimilmente differenti. A mio avviso, peraltro, il diritto sostanziale che sta dietro precetto e pignoramento è il medesimo; il pignoramento stesso è un appendice logica del precetto, indi per cui non vedo perchè mi si potrebbe negare la litispendenza. Ho un tribunale di Brindisi che la pensa come me. Voi la pensate come me? Buon caldo.
Diego

4 commenti:

D. ha detto...

Carissimo. Alcune cose della tua esposizione mi paiono poco chiare.
Se controparte propone opposizione a precetto presso il Tribunale X significa:

1) o che in atto di precetto hai eletto domicilio presso il circondario di X.

2) o che, pur avendo tu eletto domicilio presso il Tribunale Y (dove poi hai effettivamente iniziato l'esecuzione), controparte ritiene di non avere beni presso il Tribunale Y e ha quindi deciso di fare opposizione a precetto presso il proprio domicilio.


O sbaglio?
Se si configura il caso 1) il tuo precetto è viziato (giacche devi eleggere domicilio ove intendi radicare l'esecuzione).
Se, invece, si verifica il caso 2) il Tribunale X è palesemente incompetente (avendo tu dimostrato che sussistevano beni presso il Tribunale di Y e che quindi l'opposizione a precetto andava radicata proprio presso Y.

Il vero problema è che nel momento in cui inizia l'esecuzione, il giudice dell'opposizione a precetto NON PUO' sospendere l'esecuzione, sussistendo oramai la competende esclusiva del giudice dell'esecuzione (nella veste di giudice dell'opposizione dell'esecuzione).

Nonostante questi EVIDENTI errori dei due Giudici, ti CONFERMO che è possibile chiedere la litispendenza del procedimento di opposizione di opposizione all'esecuzione rispetto al procedimento di opposizione a precetto, avendolo io ottenuto questo provvedimento in situazione del tutto analoga presso il Tribunale di Treviso (nella veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione) rispetto a procedimento pendente avanti il Tribunale di Conegliano (nella veste di Giudice dell'opposizione a precetto).
Ricordo che la causa petendi è la stessa, giacchè, diversamente da quanto tu sostieni, entrambe le cause hanno ad oggetto l'assenza di diritto a procedere ad esecuzione forzata e non, invece, rispettivamente, precetto e pignoramento.

D.

daieg ha detto...

Carissimo D.,
il caso corretto è rappresentato dall'ipotesi n.2). Infatti, controparte ha promosso opposizione a precetto avanti al Tribunale di X ritenendo che presso il COmune di Y non esistessero beni utilimente pignorabili. Invero, presso il Comune di Y, comune presso cui nel mio precetto ho eletto domicilio, sono risultati esistenti beni che, con pignoramento presso terzi, ho pignorato. Il giudice di X tuttavia, non conoscendo ancora l'esito della dichiarazione del terzo, ha comunque sospeso l'esecuzione. Pare, quindi, che sia pure io incorso un uno di quegli EVIDENTI errori... Ad ogni modo, ho richiesto di accertare la litispendenza davanti al Tribunale di Y, per quanto mi paia ridicolo dover richiedere la cancellazione della causa dal ruolo presso il Comune ove, correttamente, ho eletto domicilio e, quindi, attivato con successo la mia esecuzione. Si profila ora un problema di carattere pratico. Laddove il giudice di X dichiarasse la litispendenza, che fine farebbero le somme che, attualmente, sono "custodite" dal terzo che ha dichiarato di essere debitore di controparte? La dichiarazione del terzo, se non erro, impegna il terzo a rimanere custode di quanto pignorato sino all'udienza di assegnazione, è corretto? Ma se il Giudice cancella la causa dal ruolo, il mio pignoramento sfuma nel nulla... o sbaglio?
Diego

daieg ha detto...

Mi correggo. Per svista non ho considerato che l'opposizione all'esecuzione e l'esecuzione stessa dovrebbero essere due cause differenti, sicchè la cancellazione della causa dal ruolo non dovrebbe intaccare il pignoramento attualmente congelato.
Diego

D. ha detto...

Carissimo, è tutto chiaro. Tuttavia mi chiedevo semplicemente se, ai sensi del combinato dispostodegli art. 615 e 624 c.p.c., il giudice dell'opposizione a precetto possa sospendere l'efficacia esecutivadel titolo anche dopo iniziata l'escuzione.
Pare che sul tema ci siano 3 orientamente completamente contrastanti.
Per il resto confermo quanto giustamente sottolinei: la procedura esecutiva rimane in piedi..senza pregiudizio tuo e del tuo cliente.
Peccato il Tribunale X aderisca alla tesi che ritiene permanere in capo al giudice dell'opp. a precetto il potere di sospendere l'esecutività del titolo anche dopo la promozione dell'esecuzione (che nel pignoramento presso terzi si ritiene intrapesa al momento in cui uno dei terzi riceve la notifica del pignoramento!).

D.

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