venerdì 26 giugno 2009

ambito applicativo del d.lgs. 231/2002

Carissimi buongiorno!
sebbene oramai i miei interventi si esauriscano in un monologo interiore, persisto con tenacia nella mia inutile attività virtual epistolare!!!
La domanda oggi consiste in un tecnicismo che mi crea un piccolo dubbio interpretativo.
Controparte mi contesta che, per svista in effetti, ho applicato gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 su delle somme dovute a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda. Segnatamente, contestano l'inapplicabilità di tale tasso alla materia locatizia e all'affitto di azienda in generale.
Posto che l'art. 2 del D.lgs. in esame definisce "transazione commerciale" il contratto con cui due imprenditori prevedano la consegna di una merce o la prestazione di un servizio, mi chiedo perchè l'affitto d'azienda non possa considerarsi un servizio. E più ci penso, più mi convinco che la mia svista nell'atto di precetto, in realtà è corretta. Vi invito a dimostrarmi, pertanto, che un affitto di azienda (è una struttura alberghiera) non rappresenta una prestazione di servizi.
Un bacio.
Diego

2 commenti:

D. ha detto...

Dimostrazione difficile.
Il sesto senso tuttavia, che attendo di confermare con qualche giurisprudenza, mi dice che in verità nn è una fornitura di servizi. In effetti, tu non fornisci alcun servizio a controparte, semplicemente gli lasci utilizzare parte del tuo ramo produttivo.
Ma la mia domanda è...quid iuris?
Se il titolo è passato in giudicato, i.e. d.i., allora controparte deve stare muta, in quanto la formazione del giudicato ha coperto il deducibile (se, comunque, ti ha fatto opp. all'esec. e/o precetto e/o atti esecutivi, muta lo stesso, giacchè spetta al giudice dell'esec. interpretare il titolo..).
Se il titolo non è passato in giudicato, sottolinea come gli interessi maturano ex lege e che, pertanto, le tue indicazioni sono irrilevanti: si applicherà il tasso previsto dalla legge.

D.

daieg ha detto...

Il titolo è una scrittura privata autenticata anche in questo caso, trascritta integralmente in seno al precetto. Ad ogni modo la tua intuizione si rileva fondata. Difficilmente locazioni ed affitti di aziende possono rientrare nel concetto di prestazione di servizi. Di questo avviso, almeno, è il tribunale di modena, sez. I, 31 marzo 2005 che cito di seguito.
"Nella nozione di “transazione commerciale” di cui al d.lg. n. 231 del 2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), non rientrano i rapporti locatizi o di affitto, sicché per i relativi crediti da capitale non sono dovuti gli interessi superiori al tasso legale di cui agli art. 4 e 5 del d.lg. cit. (Nel caso di specie, il locatore aveva proposto opposizione al decreto ottenuto dal conduttore con cui gli si ingiungeva, tra le altre cose, la restituzione del deposito cauzionale oltre gli interessi al tasso ultralegale di cui al d.lg. n. 231 del 2002".
Resta fermo il fatto che la L. 633/72 in materia fiscale, quando definisce la prestazione di servizi, vi comprende anche l'affitto di azienda.
Bacetti

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