mercoledì 8 dicembre 2010

Differenze tra concorso eventuale nel reato plurisoggettivo e concorso necessario

Cari Amici,
a pochi giorni dall'esame mi trovo a riflettere sul seguente problema.
Qual è la sfumatura che distingue un'ipotesi di concorso eventuale di persona nel reato plurisoggettivo dall'ipotesi di concorso necessario??
Prendiamo come esempio la fattispecie della violenza sessuale di gruppo ex 609octies c.p. rispetto al 609bis c.p.
In merito, giurisprudenza del 2010 ha stabilito che per aversi violenza sessuale di gruppo non è necessario che il correo partecipi al piacere carnale, essendo sufficiente la sua presenza nel locus commissi delicti attraverso un mera attività ad adiuvandum in favore dell'autore del reato (si alludeva in particolare all'amico dell'autore che riprendeva con il telefonino lo stupro, essendo sopraggiunto per caso nel luogo della violenza) (Cass. 11560/2010).
D'altro canto, giurisprudenza del 2009 sottolineava che il concorso di persone eventuale nel reato di cui al 609bis poteva aversi solo con un apporto morale, e non materiale, del correo (nel caso di specie, il tipo faceva da palo). (anche se a me, il palo, più che un apporto morale, mi pare offra un apporto materiale, tale da essere definito ausiliatore o complice)
Ora, se indaghiamo l'elemento soggettivo, io non riesco a vedere il discrimen rispetto al caso concreto: mi pare, cioè, che colui il quale riprende col cell dia invero un apporto morale e, pertanto, dovrebbe sottostare all'ipotesi di concorso eventuale e non di concorso necessario.
In merito, sibillina si rivela la recente sentenza Cass. 15619/2010, recitando che "la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale perchè non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e al momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile". Non capisco il senso della sentenza.... mi pareva, anzi, che per aversi concorso eventuale non fosse necessario il previo accordo dei compartecipi. Inoltre, con riferimento alla relatività del concetto di luogo, considerando il precendente citato, forse che il palo non si trovava nel medesimo locus al momento dela consumazione?
Boh, non ho proprio capito la dfferenza.
In bocca al lupo a tutti.
Diego