Carissimi amici,
per chi di Voi non ha ancora assaggiato le vacanze, ho pronta una nuova questione.
L'art. 1460 c.c. stabilisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere.
Ciò premesso, poniamo il seguente caso: lo studio legale Tizio & Mevio ha svolto un'attività di assistenza nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale a favore della società Alfa. Nello specifico, si è trattato di un'attività di registrazione di marchi/brevetti (si badi: lo studio Tizio & Mevio esercita una sorta di "custodia" sull'originale della registrazione cartacea, nell'interesse della società Alfa. Ogni X anni, infatti, lo studio Tizio & Mevio è solito rinnovare il marchio/brevetto per conto di Alfa, ripresentando alle autorità competenti l'originale). Nel corso di tale rapporto, Alfa interrompe i pagamenti per l'attività svolta in suo favore dallo studio Tizio & Mevio. Lo studio Tizio & Mevio ha sicuramente, previa liquidazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, la possibilità di ricorrere per ottenere un decreto ingiuntivo a danni di Alfa. Tuttavia, è prossima la data di rinnovo del deposito dei marchi/brevetti della società Alfa.
Può lo studio Tizio & Mevio optare per un'eccezione di inadempimento ai danni di Alfa e "minacciarla" che, stante il mancato pagamento degli onorari e diritti maturati per l'attività svolta nel suo interesse, non provvederà a rinnovare i marchi/brevetti?
Apparentemente la risposta potrebbe essere affermativa. Duplici sono i dubbi. 1) Esistono delle verosimili implicazioni deontologiche che escludono tale soluzione? 2) Se Alfa domanda la restituzione degli originali dei marchi/brevetti, potrà lo studio Tizio & Mevio trattenerli presso di sè?
Grazie!
Diego