venerdì 26 giugno 2009

la validità del titolo esecutivo ex art. 474 cpc, datato anteriormente al 1 marzo 2006

Carissimi Buongiorno di nuovo,
con la presente non postulo alcuna domanda ma semplicemente lancio un sasso nello stagno.
A suo tempo, notificai un atto di precetto con trascrizione integrale in seno ad esso di una scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474, comma terzo, cpc.
Controparte mi contesta che la scrittura privata autenticata non è valido titolo perchè recante una data di sottoscrizione anteriore al 1° marzo 2006, data in cui è entrata in vigore la novella dell'art. 474 cpc. Prima infatti, la scrittura privata autenticata non costituiva titolo esecutivo.
Ovviamente fu una mia svista; se avessi notato questa particolarità, mai mi sarei applicato ad avviare un'esecuzione con tali presupposti. Ma ora le jeux soin fait e quindi giochiamo.
Vero è che tempus regit actum e che la retroattività di una novella opera solo, tendenzialmente, nei confronti di profili sostanziali e mai processuali. Il caso di specie, è chiaro, non presenta novità di carattere sostanziale ma solo processuale.
E' anche vero, però, che per dogmi non si va da nessuna parte e il diritto, prima di tutto, è fatto. Allora provo a capire la ratio del tempu regit actum non estensibile ad un profilo procedurale. Mi rispondo che si deve onorare il principio di tutela dell'affidamento. Nel senso che se io oggi sottoscrivo un documento, faccio affidamento sugli effetti giuridici che, ad oggi, la mia sottoscrizione può comportare. Sarebbe scorretto che, domani, fosse inserito un nuovo strumento giuridico produttivo di effetti sfavoreli che io non potevo conoscere - perche non esistevano - al momento della mia sottoscrizione. FINO A QUI, il principio di affidamento gira bene e il tempus regit actum per le norme processuali pure.
MA, considerando il caso di specie, mi domando: quali sono gli effetti negativi che la novella del 474,2° produce alle parti???? Risposta: nessuno. Il solo effetto della riforma è un agevolazione in termini di accelerazione della tutela delle ragioni del creditore. Anche senza riforma, infatti, il creditore ex art. 642 c.p.c. avrebbe potuto avviare una tutela monitoria ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ma con tempi relativamente più lunghi.
Mi pare quindi che annoverare la scrittura privata autenticata nella categoria dei titoli esecutivi, in verità comporti uno snellimento burocratico, un rispettoso adempimento del principio di economia processuale. Non cambiano, viceversa, i rapporti sostanziali tra le parti.
Potete essere d'accordo?
un abbraccio
diego

ambito applicativo del d.lgs. 231/2002

Carissimi buongiorno!
sebbene oramai i miei interventi si esauriscano in un monologo interiore, persisto con tenacia nella mia inutile attività virtual epistolare!!!
La domanda oggi consiste in un tecnicismo che mi crea un piccolo dubbio interpretativo.
Controparte mi contesta che, per svista in effetti, ho applicato gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 su delle somme dovute a titolo di canoni di affitto di ramo d'azienda. Segnatamente, contestano l'inapplicabilità di tale tasso alla materia locatizia e all'affitto di azienda in generale.
Posto che l'art. 2 del D.lgs. in esame definisce "transazione commerciale" il contratto con cui due imprenditori prevedano la consegna di una merce o la prestazione di un servizio, mi chiedo perchè l'affitto d'azienda non possa considerarsi un servizio. E più ci penso, più mi convinco che la mia svista nell'atto di precetto, in realtà è corretta. Vi invito a dimostrarmi, pertanto, che un affitto di azienda (è una struttura alberghiera) non rappresenta una prestazione di servizi.
Un bacio.
Diego