giovedì 28 maggio 2009

cessione di un credito per prestazione mai eseguita

Carissimi, a Voi quanto segue.
Alfa cede a Beta un credito derivante da prestazioni dedotte in un contratto di appalto con Gamma.
Beta, cessionario, fa valere il proprio diritto di credito nei confronti di Gamma che, solo un mese dopo aver stipulato il contratto di appalto, già offriva la propria dichiarazione di scienza circa l'avvenuta cessione del credito.
Quindi, abbiamo una valida cessione del credito; una valida pretesa del cessionario; una valida accettazione del debitore ceduto solo un mese dopo la stipula del contratto di appalto con il cedente. Fino a qui ok.
Alfa tuttavia non eseguirà mai nemmeno una delle prestazioni individuate nel contratto di appalto a favore di Gamma.
Abbiamo quindi un diritto ad una controprestazione monetaria che difetta però della prestazione.
Ciò detto, vediamo che art. 1263 afferma che con la cessione del credito si trasferiscono anche gli accessori, quindi si trasferisce la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò è confermato da innumerevole giurisprudenza. Esiste tuttavia un limite inderogabile. Non possono sollevarsi eccezioni relative a fatti successivi alla cessione stessa. Nel nostro caso è un gran problema, perchè la cessione è intervenuta appena un mese dopo la stipula dell'appalto. indi per cui risulta difficile trovare anche solo un eccezione relativa alla prestazione che, verosimilmente, non era ancora stata effettuata. Tale regola mi preclude quindi la possibilità di muovere un'eccezione di inadempimento, secondo me almeno. Viceversa, resterebbe ferma la possibilità di avanzare un'eccezione di risoluzione per inadempimento in quanto, ex 1458, la risoluzione ha effetto ex tunc e, quindi, non è soggetta al limite temporale suindicato. Ciò è confermato da una sola Cass. 25 marzo 1999 n. 2821. Quindi io mi domando... muovere un eccezione di inadempimento ex 1460 contro il cessionario relativamente alla mancata prestazione da parte del ceduto a mio favore, sarebbe stato un bel colpo perche sarebbe caduto subito il diritto alla controprestazione monetaria del cessionario. Però mi pare sia un'eccezione non promuovibile perchè relativa a fatti posteriori alla cessione. Al contrario, avrebbe senso muovere un art. 1453 contro il cessionario???? Considerate postilla: il contratto prevedeva la modalità di risoluzione mediante lettera da inviarsi all'appaltatore, ma noi appaltanti mai gliela abbiamo inviata. semplicemente abbiamo incaricato altri appaltatori, come infatti ci consentiva liberamente il contratto. grazie infinite..

giovedì 14 maggio 2009

tempus regit actum e art. 474,2°, 2) cpc

Carissimi dopo una vacatio giustificata dall'ingestibile mole di lavoro, torno con un quesito di non pronta soluzione.
Ho fatto un precetto con trascrizione integrale in seno ad esso del titolo esecutivo ex art. 474 comma secondo, n. 2, cpc.
Controparte mi fa un atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex. art. 615 cpc lamentando, tra le varie, quanto segue:
la mia scrittura privata autenticata è di novembre 2005. Controparte osserva che la riforma del 474cpc è entrata in vigore il 1°marzo 06. Indi per cui, essendo la norma di natura sostanziale e non processuale, non v'è alcuna efficacia retroattiva. Io sostengo, viceversa, che militi il principio tempus regit actum del diritto processuale e, pertanto, si applichino le norme vigenti nel momento in cui decido di promuovere l'esecuzione forzata.
Dottrina divisa in merito. SUggerimenti???
Cordialità
Diego